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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20275/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma, non essendovi stata alcuna decisione di merito favorevole all'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 432 c.p. Il primo motivo investiva il giudizio di responsabilità, ma la Corte rileva che i motivi di appello relativi a tale profilo erano stati rinunciati; il ricorso, quindi, non si confrontava con la ratio della decisione impugnata. Il secondo motivo riguardava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma era formulato in modo del tutto generico, con mera esposizione di principi astratti e senza alcun riferimento al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 432 c.p.

    Norma incriminatrice per cui era stata confermata la condanna in appello; la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è ritenuta inammissibile perché dedotta in modo generico, senza specifico riferimento alla fattispecie concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ragione decisoria effettivamente posta a base della sentenza impugnata, specie quando il tema sia stato già abbandonato in appello o vi sia stata rinuncia alle corrispondenti censure.
  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un’argomentazione specifica e calata nel caso concreto; la mera riproposizione di principi astratti integra motivo generico e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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