Cassazione Penale, Sentenza n. 41818/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per Danilo Rosati, gravemente indiziato di detenzione e porto di arma da fuoco in luogo pubblico in concorso con altri, e partecipazione a condotta minacciosa aggravata. La difesa contestava l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, deducendo in particolare: vizio nella valutazione delle immagini di videosorveglianza (sostegno che l'arma fosse una scacciacani), inattendibilità o scarsità probatoria delle sommarie informazioni testimoniali, carenza di elementi per ritenere la consapevolezza/partecipazione di Rosati al possesso e all'uso dell'arma da parte di Moccia, e l'erronea applicazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento e di reiterazione). Si chiedeva l'applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato: il rinvenimento di un'ogiva e di un foro compatibile con proiettile (sconfessando l'ipotesi della scacciacani), le dichiarazioni e le immagini di videosorveglianza che ricostruiscono l'ingresso collettivo nel locale e la successiva esplosione di tre colpi da parte di Moccia, nonché la visibilità dell'arma infilata nella cintola sorretta da cinghie. Ha condiviso la valutazione che la condotta costituisce un "fatto collettivo" idoneo a rilevare il concorso di tutti i presenti e che la presenza e il comportamento del Rosati hanno fornito un contributo apprezzabile al proposito criminoso. Ha inoltre confermato le esigenze cautelari: pericolo di inquinamento delle prove (atteggiamenti omertosi e ritrattazione) e pericolo di reiterazione, atteso il carattere allarmante dell'azione (irruzione armata di sei persone in luogo pubblico, rischio per la pubblica incolumità) e il profilo personale dell'indagato. Il ricorso è quindi stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
Riferimento al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" come fondamento della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti soddisfino tale requisito.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto sussistenti entrambe le esigenze alla base della custodia in carcere.
Principi generali sulla scelta della misura cautelare e sul bilanciamento dei requisiti; la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta congrua e proporzionata alla gravità dei fatti.
artt. 110 e 112, comma 1, cod. pen.; art. 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497
Norme richiamate dalla difesa in relazione al concorso morale e materiale; la Corte ha ritenuto corretta l'analisi del giudice di merito circa il concorso di persone anche in assenza di un accordo preventivo formale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che indica i vizi denunciabili in cassazione; il ricorso invocava nullità della motivazione ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione in cassazione per i provvedimenti sommari; la Corte ha richiamato che non può sostituirsi alla valutazione del merito se non è denunciata la manifesta illogicità della motivazione.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma procedurale per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mantenimento della custodia; applicata in esecuzione della decisione.
Massime di principio
- In presenza di un "fatto collettivo" (stessa ora e luogo, medesimo movente, simultanea presenza di più soggetti) il concorso di persone può essere ravvisato anche senza un accordo preventivo formale: è sufficiente un contributo esteriore apprezzabile alla realizzazione del proposito criminoso.
- La semplice presenza e il comportamento di un soggetto nell'ambito di un gruppo armato possono concorrere a integrare la sua responsabilità cautelare quando l'arma è esibita o chiaramente visibile e la condotta complessiva rafforza il proposito criminoso.
- Il rinvenimento di elementi oggettivi (ogiva, foro da proiettile) integra un forte contrasto all'ipotesi difensiva della scacciacani e rafforza la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
- Per giustificare la custodia in carcere occorre motivare sia il pericolo di inquinamento probatorio (es. ritrattazioni, atteggiamenti omertosi) sia il pericolo di reiterazione; tali esigenze sono valutate in relazione alla gravità, alla modalità esecutiva e al rischio per la pubblica incolumità.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non sostituisce la valutazione dei fatti del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili o destinate al rigetto.
- La proporzionalità della misura cautelare va sempre considerata, ma un quadro indiziario grave e modalità esecutive particolarmente allarmanti (irruzione armata in luogo pubblico, spari in strada) possono rendere giustificata l'applicazione della misura più grave rispetto agli arresti domiciliari.
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