Cassazione Penale, Sentenza n. 6987/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era contestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n.286/1998) per fatti del 7 giugno 2023; era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. In Cassazione il ricorso deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il ruolo del ricorrente fosse meramente di 'supporto' e occasionale, quindi incompatibile con il pericolo di recidiva e con la necessità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che ha non solo richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., ma ha anche motivato concretamente la non elisione di tale presunzione prendendo in considerazione il livello organizzativo complessivo (impiego di più mezzi, numero dei soggetti trasportati) connesso alla condotta del ricorrente. Le argomentazioni difensive miravano a questioni di fatto e a ridimensionare il ruolo del ricorrente, profili non valutabili in sede di legittimità per causa di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.286 del 1998, art. 12
Norma che punisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte prende come titolo di reato la condotta addebitata al ricorrente e ciò attiva la presunzione relativa di esigenze cautelari richiamata dal Tribunale
codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari collegata al titolo di reato; la Corte ha confermato che tale presunzione non è stata elisa, poiché il Tribunale ha aggiunto valutazioni concrete (organizzazione, mezzi, numero di soggetti) a supporto della misura
codice di procedura penale, art. 616
Consente la comminazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato una sanzione di Euro 3.000 alla cassa delle ammende per la manifesta infondatezza dell'impugnazione
Massime di principio
- Nei reati connessi all'immigrazione clandestina il titolo di reato può far sorgere una presunzione relativa di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; il giudice deve però valutare anche elementi concreti che possono confermare o elidere tale presunzione
- Argomentazioni difensive che si limitano a ridimensionare il ruolo dell'imputato o a proporre valutazioni di fatto (es. occasionalità, minor rilievo operativo) sono difficilmente decisionali in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato concretamente la necessità della misura
- La presenza di elementi concreti indicativi di livello organizzativo (più mezzi impiegati, numero di persone trasportate, coordinamento) rafforza la giustificazione delle misure cautelari anche contro la tesi di ruolo marginale dell'indagato
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza e comporta normalmente la condanna alle spese; se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere irrogata anche una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per impugnazioni in materia cautelare è fondamentale fornire, oltre a censure di diritto, profili di diritto che dimostrino vizio di motivazione sotto il profilo giuridico o violazione di norme di procedimento; contestazioni prettamente fattuali rischiano l'inammissibilità
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