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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30798/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione sulla responsabilità penale. Sosteneva che la Corte di appello si fosse limitata a recepire la sentenza di primo grado senza dare conto delle ragioni della conferma né delle doglianze assolutorie svolte nell'atto di appello. Deduceva inoltre che difettassero coscienza e volontà della condotta contestata, poiché egli sarebbe stato costretto a non versare le ritenute dalla grave crisi economica dell'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e che non si confrontassero in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che lo stato di insolvenza o la crisi di liquidità non escludono, di per sé, la responsabilità del sostituto d'imposta per l'omesso versamento delle ritenute, occorrendo specifiche allegazioni sulla non imputabilità della crisi e sull'impossibilità di fronteggiarla con misure adeguate. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    Integra la fattispecie incriminatrice di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali contestata all'imputato.

  • art. 51 c.p.

    Non può operare come scriminante della scelta del datore di lavoro di destinare le risorse disponibili al pagamento delle retribuzioni anziché al versamento delle ritenute previdenziali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    Richiamata ai fini della possibilità di porre a carico del ricorrente incolpevole la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013

    La crisi di liquidità può essere invocata per escludere la colpevolezza solo se si dimostra che non dipenda dalla scelta di non far fronte all'obbligo dovuto.

  • Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014

    Per invocare la crisi di liquidità occorrono precisi oneri di allegazione sulla non imputabilità della crisi e sull'impossibilità di fronteggiarla con misure adeguate.

  • Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019

    Il conflitto tra pagamento delle retribuzioni e versamento delle ritenute va risolto a favore del versamento previdenziale, che gode della tutela penale prevista dal legislatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio istruttorio o dei fatti già scrutinati nei gradi di merito, se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, lo stato di crisi economica o di insolvenza dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità del sostituto d'imposta.
  • La crisi di liquidità può rilevare solo se chi la invoca dimostri che non sia a lui imputabile e che non fosse fronteggiabile con idonee misure concretamente esigibili.
  • Il datore di lavoro che disponga di risorse insufficienti deve ripartirle in modo da assicurare prioritariamente l'adempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, non potendo opporre la scelta di pagare integralmente le retribuzioni come causa di giustificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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