Sentenza del 29/11/2016 n. 24224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda avvisi di irregolarità e una cartella di pagamento per IVA non versata relativa al periodo d’imposta 2002, oltre a sanzioni e interessi. La società sosteneva di essersi avvalsa del condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 e contestava l’efficacia della riscossione anche perché riteneva errato il valore attribuito ai beni assegnati al socio, errore che avrebbe comportato la dichiarazione di un’IVA superiore a quella dovuta. In Cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione della disciplina del condono, anche per la mancata comunicazione di un diniego espresso; con il terzo, l’omessa motivazione sull’errore di valutazione del valore dei beni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il mancato pagamento integrale delle rate rende inefficace il condono ex art. 9-bis; l’Ufficio non era tenuto a emanare un diniego espresso, potendo la cartella valere come diniego implicito. Inoltre, per la quota IVA il condono è stato disapplicato perché incompatibile con il diritto dell’Unione europea. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva respinto in diritto la possibilità di rettificare in giudizio la dichiarazione, mentre la censura riguardava soltanto la motivazione e non attaccava tale statuizione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata.
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti opera solo se gli importi dovuti sono pagati integralmente e secondo le scadenze e modalità previste. Il mancato o incompleto pagamento rende inefficace l’istanza.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
Le misure clemenziali (come quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, citato art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.
Le misure nazionali di condono che comportano la rinuncia definitiva alla riscossione di IVA già dovuta sono incompatibili con il sistema comune dell’imposta; la norma nazionale di condono deve quindi essere disapplicata nella controversia relativa all’IVA.
In tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nella L. n. 289 del 2002, art. 16, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono.
La decisione richiama l’art. 16 come eccezione alla regola generale: un diniego espresso è necessario quando la legge lo prevede; altrimenti la cartella può costituire diniego implicito, impugnabile dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura, svolta esclusivamente sul piano motivazionale, non intacca in alcun modo la statuizione in diritto compiuta sul punto dalla CTR e va dichiarata inammissibile.
Una doglianza di vizio motivazionale non è idonea a contestare una statuizione fondata su una ragione di diritto se non censura specificamente quella ragione.
Massime di principio
- Per i condoni che definiscono omessi o tardivi versamenti mediante pagamento rateale, il beneficio dipende dall’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute; il pagamento parziale non consolida la definizione.
- In assenza di una norma che imponga un provvedimento espresso, l’Amministrazione può manifestare implicitamente il diniego del condono mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella, che il contribuente può impugnare facendo valere le proprie ragioni.
- Un condono nazionale non può essere applicato all’IVA se comporta una rinuncia alla riscossione incompatibile con il sistema comune europeo dell’imposta.
- In Cassazione, il motivo deve colpire la effettiva ratio decidendi: contestare soltanto la motivazione non basta quando la decisione impugnata poggia su una statuizione giuridica distinta.
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