Cassazione Penale, Sentenza n. 48278/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Piras ha impugnato per vizio motivazionale la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Arca dal reato di danneggiamento, sostenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la reazione di Arca sulla base di un presunto possesso pacifico da parte del condominio amministrato da Arca. Tale circostanza non risultava però provata nel dibattimento; inoltre la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare dichiarazioni di due testimoni e documenti allegati alla querela che avrebbero contraddetto quella ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: la motivazione della Corte d'appello è stata qualificata come apparente e apodittica, priva di alcun riferimento puntuale alle persone e al contenuto delle deposizioni e senza analisi delle risultanze probatorie richiamate dal ricorrente. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, rimettendogli anche la liquidazione delle spese di questo grado.
Norme richiamate
artt. 110 e 635, secondo comma, n. 3, cod. pen.
artt. 110 e 635, secondo comma, n. 3, cod. pen.
Riferimento al capo di imputazione (concorso nel reato di danneggiamento aggravato). Nella vicenda la Cassazione non è intervenuta nel merito della responsabilità penale ma ha rilevato che la valutazione dei fatti operata in appello era viziata sul piano della motivazione.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione: il ricorso ex art. 576 è stato ritenuto fondato per vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Dispositivo che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (mezzo procedurale utilizzato nel caso), autorizzando il deposito di conclusioni scritte in assenza di discussione orale.
art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
Norma richiamata quale modifica del termine di vigenza della disciplina che ha introdotto la trattazione scritta; citata per completezza procedurale.
art. 622 del codice di rito
art. 622 del codice di rito
Articolo che permette alla Cassazione, in presenza di vizi, di annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e di rinviare la questione al giudice civile competente; la Corte lo ha applicato per disporre l'annullamento parziale e il rinvio.
Massime di principio
- La Corte d'appello che modifica la valutazione dei fatti deve motivare in modo puntuale, richiamando le singole prove e indicando il contenuto delle deposizioni: una motivazione generica o apodittica è vizio che può determinare l'annullamento in Cassazione.
- Se la decisione di legittimare una condotta si fonda su circostanze non provate (es. presunto possesso), la Cassazione può ritenere sussistente il vizio di motivazione e disporre l'annullamento.
- La Cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili quando la questione attiene soprattutto agli effetti civilistici della sentenza e rinviare la valutazione al giudice civile competente per valore in grado di appello.
- Per difendersi in contese su possesso/limitazioni di uso di aree è essenziale produrre e far emergere in modo chiaro documentazione e testimonianze che attestino il possesso o la legittimazione ad intervenire; l'assenza di tali prove rende rischiosa una ricostruzione basata su presunzioni.
- Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 576 c.p.p.) è efficace quando la corte territoriale non effettua una valutazione specifica delle risultanze probatorie o si limita a richiamare genericamente le deposizioni senza citarne il contenuto.
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