Cassazione Penale, Sentenza n. 36239/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Nasuti avverso la sentenza del Tribunale di Milano (12.2.2020) che lo aveva assolto. Il nucleo della controversia riguardava la corretta determinazione dei termini: il Tribunale si era riservato 60 giorni per il deposito della motivazione; occorreva stabilire se e come il periodo di sospensione dei termini processuali introdotto dalle misure emergenziali anti-COVID (art. 83 d.l. 18/2020 e successive modifiche/proroghe) incidesse sul termine per il deposito della motivazione e, conseguentemente, sul termine di 45 giorni per proporre appello. La corte territoriale aveva ritenuto l'appello tardivo; il ricorrente sosteneva invece che la sospensione estendeva la scadenza, rendendo l'appello depositato il 20.7.2020 tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione del ricorrente. Ha stabilito che il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, fissato dal Tribunale a decorrere dalla sentenza del 12.2.2020 (scadenza ordinaria 14.4.2020), è caduto nel periodo di sospensione dei termini processuali previsto dalle disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020 e successive proroghe), per cui detta scadenza è stata sospesa per tutta la durata della sospensione (complessivamente 64 giorni), facendo slittare il termine per il deposito della motivazione al 17.6.2020. Da tale momento ha decorso il termine di 45 giorni per proporre appello; l'appello depositato il 20.7.2020 è dunque risultato tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.
Norme richiamate
Consente al giudice di riservare il deposito della motivazione in un termine (qui 60 giorni); la Cassazione utilizza questa norma per individuare il termine originario da cui valutare l'effetto della sospensione.
Regola il calcolo dei termini processuali; richiamata per stabilire la scadenza ordinaria del termine di deposito della motivazione (14.4.2020) e per applicare la disciplina sulla sospensione.
sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020; sospensione estesa agli atti e termini indicati nel comma
La sospensione prevista ha bloccato il decorso dei termini processuali (incluso il termine per il deposito della motivazione) se il termine scadeva nel periodo di sospensione; va applicata aggiungendo la durata della sospensione alla scadenza originaria.
art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40)
Ha prorogato/riordinato la disciplina di sospensione dei termini; richiamata per il conteggio complessivo della durata della sospensione rilevante per il caso.
art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70)
Ulteriore intervento normativo collegato alla disciplina emergenziale, richiamato in quanto parte della catena normativa che ha determinato la sospensione dei termini.
d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e d.l. 8 marzo 2020, n. 11
disposizioni preliminari emanate nelle prime fasi della pandemia
Citati ma ritenuti non rilevanti perché espressamente abrogati dalla legge n. 27/2020; quindi non incidono sul calcolo della sospensione nel testo applicabile.
art. 585, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. c), c.p.p.
Stabilisce il termine per proporre appello nelle fattispecie indicate; richiamata per fissare la durata di 45 giorni che decorre dalla data di perenzione del termine per il deposito della motivazione.
Giurisprudenza: Cass., Sez. U., n. 5292 del 26.11.2020 e Cass., Sez. 4, n. 12161 del 24.3.2021
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione prevista dall'art. 83/2020 opera in modo generale su tutti i termini procedurali che decorreranno o scadranno nel periodo di sospensione e che la sospensione si applica solo ai procedimenti in cui vi siano termini effettivamente in corso.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali prevista dalle norme emergenziali anti-COVID si applica ai termini che scadono nel periodo di sospensione: se la scadenza originaria ricade nell'intervallo sospeso, alla scadenza va aggiunta la durata della sospensione.
- La sospensione opera solo se, nel procedimento considerato, esisteva un termine effettivamente in corso per il compimento di un atto (cioè non si applica se non vi erano termini pendenti o atti da compiere).
- Per i provvedimenti con motivazione riservata, il termine per il deposito della motivazione è soggetto alla sospensione; da quando questa perenzione effettiva si realizza decorre il termine per proporre impugnazione (es. 45 giorni per appello se previsto dalla norma).
- Nel calcolo dei termini durante il periodo pandemico è necessario considerare l'insieme delle norme emergenziali successive (proroghe e conversioni) e le eventuali abrogazioni, per individuare il testo vigente che disciplina la sospensione.
- In caso di dubbio sulla tempestività di un'impugnazione, va verificato: data della pronuncia, termine riservato per la motivazione, data di scadenza ordinaria, se la scadenza ricade nel periodo di sospensione e la durata complessiva della sospensione; solo dopo questo conteggio si può stabilire se l'impugnazione è perente o tempestiva.
- La decisione di rimettere gli atti al giudice di merito dopo l'annullamento dell'ordinanza sul punto dimostra che la dichiarazione di tempestività dell'impugnazione non equivale a una valutazione sul merito della decisione impugnata, ma solo alla ammissibilità dell'impugnazione stessa.
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