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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20120/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra una collaboratrice domestica e il datore di lavoro, con domanda della lavoratrice per differenze retributive e spettanze di fine rapporto per il periodo settembre 2011 - 31 dicembre 2015, oltre a una somma a titolo di risarcimento contributivo; il primo giudice aveva estromesso l'INPS, condannato il datore di lavoro ai pagamenti richiesti, rigettato le domande riconvenzionali e compensato integralmente le spese. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale del datore di lavoro e accolto l'appello incidentale della lavoratrice sulle spese. In cassazione il datore di lavoro ha proposto quattro motivi, tutti imperniati sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ai capi della sentenza d'appello che avevano respinto le censure sull'apprezzamento delle prove, sulle contestazioni in fatto, sulle istanze istruttorie, sulla mancata sospensione in attesa del processo penale parallelo e sulla valutazione della relazione del consulente del pubblico ministero; sostanzialmente il ricorso mirava a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e delle risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente ricondotte all'art. 360, n. 3, c.p.c., non articolassero in modo corretto una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non denunciavano l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti né l'attribuzione a prove di un valore legale o diverso dal prudente apprezzamento; inoltre le doglianze erano poco chiare e, nella sostanza, chiedevano una rivalutazione completa delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto nei confronti dell'INPS, rimasto senza difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il principio di non contestazione; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento; non è consentito denunciare un semplice cattivo esercizio del giudizio di merito sulla prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso che denuncia violazione di legge deve essere formulato in modo coerente con il vizio dedotto; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione resta ammissibile solo entro i rigorosi limiti attualmente consentiti, non potendo trasformarsi in un nuovo esame del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    È richiamato solo come domanda respinta in primo grado; dalla decisione di legittimità non emerge una specifica statuizione di principio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se si denuncia l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o la violazione del principio di non contestazione, non già una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto o disapplichi il criterio del prudente apprezzamento; non è consentito censurare il merito della valutazione probatoria sotto la veste della violazione di legge.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere chiari, specifici e coerenti con il vizio dedotto; censure confuse o dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione complessiva del fatto sono inammissibili.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova selezione, interpretazione e ponderazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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