Cassazione Penale, Sentenza n. 3394/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/08/2024 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p., proposto per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere imposta dal GIP (ordinanza 25/07/2024). L'imputato è indagato per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale ha richiamato per relationem la motivazione del GIP senza valutare le indagini difensive (escussione di testi) che costituivano elementi sopravvenuti tali da scalfire il quadro indiziario e dimostrare il ruolo marginale o l'estraneità del Pititto; (2) violazione degli artt. 292 lett. c) e 274 c.p.p. e vizio di motivazione, con la censura che il Tribunale avrebbe travisato le emergenze indiziarie e valutato parzialmente le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché, nel controllo sull'appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale è vincolato a verificare solo se l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto a fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; nel caso di specie il Tribunale ha valutato che le dichiarazioni raccolte in sede difensiva erano parziali e non scalfivano il compendio probatorio fornito dalle intercettazioni, dalle quali emergeva piena sinergia del Pititto con il sodalizio. Il secondo motivo è stato rigettato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari (protrazione delle condotte per circa due anni, numero di episodi, quantità di sostanza, rete di contatti nazionale e internazionale, modalità delle condotte e personalità), valutando correttamente anche l'attualità del pericolo di reiterazione e l'insussistenza delle condizioni per la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari (art. 275, comma 3, presunzione relativa). Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola l'appello contro l'ordinanza che decide su istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari: il sindacato è limitato all'esame della correttezza giuridica e della motivazione in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che costituiscono il fondamento delle imputazioni contestate all'indagato
art. 292 lett. c) cod. proc. pen.
art. 292 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina il contenuto dell'atto di appello e la necessità di una critica argomentata rispetto al provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto le censure difensive meramente contestative e prive di confronto critico
Individua le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la Corte ha considerato corretta la valutazione del Tribunale sulla persistente e attuale probabilità di commissione di delitti analoghi
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa in relazione alle misure per i reati associativi, utilizzata dalla Corte per motivare la non idoneità di misure meno gravose rispetto alla custodia in carcere
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Regola le procedure di controllo per misure alternative (es. arresti domiciliari con strumenti di controllo): la Corte ha valutato che tali misure non fossero idonee a impedire i contatti con il sodalizio nel caso concreto
Prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento indicato
Massime di principio
- In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare (art. 310 c.p.p.) il sindacato è limitato: il giudice d'appello verifica soprattutto se l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio
- Per scalfire una misura cautelare basata su un compendio probatorio complessivo (es. intercettazioni) occorre produrre elementi nuovi e concreti che incidano in modo apprezzabile sulle risultanze originarie; dichiarazioni parziali o aneddotiche difficilmente sono sufficienti
- Le intercettazioni e il quadro probatorio complessivo possono dimostrare l'inserimento stabile in un sodalizio e la sinergia con altri soggetti, giustificando la permanenza della misura cautelare
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) deve essere concreto e attuale: la valutazione è prognostica e si fonda su elementi quali durata delle condotte, numerosità degli episodi, quantità di stupefacente, rete di contatti e modalità operative
- In ipotesi di reato associativo la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, può rendere più difficile la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive, soprattutto se le alternative non impediscono i contatti con i sodali
- Perché un ricorso sia ammissibile e non sia qualificato come mera censura, è necessario un confronto critico e argomentato con le motivazioni del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto può comportare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie
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