Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui venivano recuperati costi e oneri sulla base di sette rilievi. In primo grado la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società, annullando i rilievi n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 e confermando solo il rilievo n. 2. In appello l'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di primo grado con riferimento ai rilievi accolti, salvo acquiescenza sul rilievo n. 3. La CTR confermava la sentenza di primo grado per i rilievi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma nella motivazione affermava anche che l'appello doveva essere accolto sul rilievo n. 7 perché la società non aveva fornito prova sufficiente della deducibilità delle spese di consulenza, mentre nel dispositivo usava una formula contraddittoria, dichiarando l'illegittimità dell'avviso limitatamente al rilievo n. 7 e confermando nel resto la sentenza impugnata. La società ricorreva per cassazione con due motivi ex art. 360, n. 4 c.p.c., deducendo: (i) nullità della sentenza per contrasto interno tra motivazione e dispositivo, con discrasia tale da non consentire di comprendere la reale decisione; (ii) totale mancanza di motivazione, poiché il contrasto avrebbe reso impossibile cogliere la volontà del giudice. L'Agenzia resisteva sostenendo che la decisione fosse comunque intellegibile e che il rilievo n. 7 fosse stato correttamente ritenuto indeducibile per difetto di prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello, letta nel suo complesso, fosse univoca nel senso di confermare la legittimità del recupero relativo al rilievo n. 7, e che la formula del dispositivo contenente la parola "illegittimità" fosse un mero errore materiale evidente, riconoscibile dal contesto motivazionale, non denunciabile con ricorso per cassazione. Ha inoltre precisato che la correzione di un simile errore va richiesta al giudice di merito con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 ss. c.p.c., applicabili anche al processo tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria è stata esclusa perché la sentenza, letta complessivamente, consentiva di ricostruire la volontà decisoria del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come norma di denuncia del vizio processuale, ma il contrasto lamentato è stato qualificato come errore materiale e non come vizio deducibile con ricorso per cassazione.
La Corte ha affermato che la correzione degli errori materiali della sentenza deve avvenire davanti al giudice che ha emesso il provvedimento e non mediante impugnazione in cassazione.
La parte ricorrente lo ha invocato in memoria, ma la Corte non ha accolto la richiesta di correzione in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il contenuto della sentenza va desunto dal complesso di motivazione e dispositivo: se il testo complessivo rende chiaramente riconoscibile la volontà decisoria, l'apparente contrasto non integra necessariamente nullità.
- La discrasia tra motivazione e dispositivo, quando sia il risultato di un refuso o di un errore materiale evidente e non incida sulla conoscibilità del decisum, non va fatta valere con ricorso per cassazione ma con il procedimento di correzione degli errori materiali davanti al giudice di merito.
- La mancanza di prova della deducibilità di costi e spese impedisce il riconoscimento della relativa deduzione, ove non sia dimostrata l'inerenza o la strumentalità delle spese rispetto all'attività d'impresa.
- Ai fini della deducibilità di spese di consulenza o incarichi saltuari non è necessariamente richiesto un contratto scritto, ma occorre comunque una documentazione idonea a descrivere in modo specifico le prestazioni rese e il loro collegamento con l'attività imprenditoriale.
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