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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30701/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998-2004, sostenendo di avere svolto l'attività professionale in assenza di autonoma organizzazione, poiché non disponeva di dipendenti o collaboratori e impiegava beni strumentali esigui. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello e la CTR aveva accolto l'impugnazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR negato il rimborso nonostante l'assenza di autonoma organizzazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la motivazione si fondava su elementi non adeguatamente esaminati; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 156 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., poiché la CTR sembrava prima valorizzare una rinuncia e poi esaminare comunque il merito, con esiti logicamente incompatibili.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenuto preliminare e fondato, rilevando un intrinseco e totale contrasto tra motivazione e dispositivo tale da impedire di ricostruire con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata. La motivazione della CTR risultava ambigua: dapprima ipotizzava che la rinuncia depositata dal contribuente conducesse all'accoglimento dell'appello e all'annullamento della sentenza di primo grado; poi procedeva comunque all'esame del merito; infine il dispositivo accoglieva integralmente l'appello, ma con una soluzione che appariva compatibile con più percorsi argomentativi, senza chiarire quale fosse quello effettivamente seguito. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, che dovrà anche verificare previamente l'eventuale integrale cessazione della materia del contendere in relazione all'atto del 24 maggio 2017. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando motivazione e dispositivo sono intrinsecamente incompatibili al punto da non consentire di individuare con certezza la ratio decidendi e il reale percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo assume rilievo decisivo anche quando il dispositivo, in astratto, sia compatibile con più ricostruzioni argomentative, se la motivazione non consente di stabilire quale sia stata effettivamente adottata.
  • Quando un motivo di ricorso investe un vizio logicamente e giuridicamente pregiudiziale, il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
  • In sede di rinvio, il giudice deve preliminarmente verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere ove dagli atti emerga una possibile definizione sopravvenuta della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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