Cassazione Civile, Ordinanza n. 19219/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente bancario. La società correntista ha chiesto l’accertamento della non debenza di una somma pretesa dalla banca, la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate e il risarcimento dei danni, deducendo l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, di tassi ultralegali non pattuiti per iscritto e di commissioni e spese non concordate. Il Tribunale aveva ridotto il saldo debitorio espungendo l’anatocismo; la Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo, tra l’altro, che gli interessi e gli oneri fossero stati pattuiti per iscritto per relationem, che la domanda fosse stata correttamente delimitata in primo grado, che mancasse prova dell’imputazione di un pagamento di euro 120.000 al rapporto in causa e che non vi fosse danno risarcibile. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme su forma della pattuizione degli interessi e onere della prova, sostenendo che spettasse alla banca provare la valida pattuizione scritta di interessi ultralegali; (2) omesso esame del fatto decisivo che dai contratti non risultava la determinazione degli interessi; (3) violazione delle norme su interpretazione del contratto e sul processo, per avere la Corte d’appello ritenuto che la domanda originaria consentisse solo il ricalcolo con capitalizzazione annuale, mentre la richiesta era di eliminare ogni capitalizzazione; (4) violazione delle norme sull’imputazione del pagamento e sull’onere della prova, sostenendo che il pagamento di euro 120.000 fosse riferibile al debito del conto; (5) violazione delle norme sulla CTU per mancata integrazione; (6) violazione delle norme sul risarcimento del danno, chiedendo la liquidazione equitativa del pregiudizio secondo un criterio di differenziale tra interessi legali e rendimento dei BTP/Titoli di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo e ha rigettato il primo e il secondo motivo perché infondati; ha ritenuto il quarto motivo infondato; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, il giudice deve trarre le conseguenze del caso escludendo ogni computo anatocistico, indipendentemente dalle allegazioni delle parti; ha invece confermato che, nell’azione di ripetizione d’indebito, grava sull’attore la prova del pagamento e della mancanza di causa debendi, che la prova della pattuizione scritta degli interessi può essere fornita anche per relationem mediante richiamo a documenti integrativi, e che la doglianza sul danno non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla necessità di una valida pattuizione degli interessi ultralegali e alla prova della loro determinazione per iscritto.
La Corte valorizza la sottoscrizione specifica delle clausole richiamate nel contratto bancario.
Richiamato per la sottoscrizione delle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente.
Invocato dalla ricorrente in tema di forma della pattuizione, ma non accolto come parametro decisivo nel caso concreto.
Rilevante per l’azione di ripetizione di indebito: l’attore deve provare pagamento e mancanza di causa debendi.
Applicato per distribuire l’onere della prova sia in tema di indebito sia in tema di imputazione del pagamento.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla confessione, ma non decisivo nella motivazione finale.
Evocato per la forma scritta delle condizioni economiche del rapporto bancario e per la determinazione degli interessi.
Richiamato sul tema dell’imputazione del pagamento e del collegamento del versamento al debito oggetto di causa.
Invocato per l’interpretazione del contratto e della domanda giudiziale.
Invocato per l’interpretazione complessiva delle pattuizioni contrattuali.
Richiamato nel terzo motivo in tema di limiti alla prova e all’onere probatorio.
artt. 99, 112, 115, 116, 183, 187 c.p.c.
Richiamati per censurare ultrapetizione/omessa pronuncia e valutazione delle prove e della domanda.
Invocato per la mancata ammissione dell’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato insieme all’art. 191 c.p.c. sul tema della CTU.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel sesto motivo, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato nel sesto motivo in relazione agli interessi, senza specifica accoglienza sul punto.
Richiamato in tema di risarcimento del danno da responsabilità patrimoniale.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di indebito il correntista-attore deve provare l’avvenuto pagamento e la mancanza di una valida causa debendi; se la banca produce un contratto scritto che richiama, anche per relationem, i criteri di determinazione degli interessi e il cliente non offre prova contraria, la pattuizione può ritenersi dimostrata.
- Quando un giudice accerta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve eliminare ogni effetto anatocistico nel ricalcolo del rapporto, senza essere vincolato a una specifica richiesta di parte in tal senso, perché la conseguenza discende dalla nullità rilevata.
- In tema di imputazione del pagamento, il debitore che invochi l’estinzione di uno specifico debito deve fornire la prova del collegamento tra il versamento e il rapporto dedotto in giudizio; se il creditore allega una diversa imputazione, l’onere di dimostrare il contrario resta a carico di chi eccepisce il pagamento estintivo.
- La doglianza per mancata liquidazione del danno è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in astratto il criterio risarcitorio invocato.
- La censura sulla consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile se non indica specificamente l’oggetto dell’integrazione richiesta e la decisività della relativa attività istruttoria.
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