Cassazione Penale, Ordinanza n. 11827/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per i reati di false generalità rese a pubblico ufficiale e di falsità sulla propria identità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo in sostanza che la consapevolezza della violazione non sarebbe stata adeguatamente provata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione della disciplina del tentativo con riferimento all'art. 495 c.p., prospettando che la fattispecie non sarebbe stata consumata perché il pubblico ufficiale non sarebbe stato effettivamente tratto in errore. Con il terzo motivo ha censurato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già dedotte in appello e già disattese, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato gli elementi da cui desumere la consapevolezza delle violazioni, tra cui la dichiarazione di false generalità per occultarle. Ha ritenuto il secondo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, affermando che il reato di cui all'art. 495 c.p. è integrato dalla condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità, senza che sia necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente indotto in errore; pertanto la disciplina del tentativo non era applicabile. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché le attenuanti generiche erano state già concesse dai giudici di merito e giudicate equivalenti alle aggravanti con motivazione discrezionale non censurabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte reputa non censurabile la valutazione di merito sulla sussistenza dell'elemento psicologico, desunto da elementi fattuali come la consapevole dichiarazione di false generalità per occultare violazioni.
Il reato è integrato dalla condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità; non è necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente tratto in errore, sicché non opera la disciplina del tentativo.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Le doglianze che si limitano a reiterare quelle già dedotte in appello, senza critica argomentata alla sentenza impugnata, sono aspecifiche e inammissibili in sede di legittimità.
Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro
Le false dichiarazioni sulla propria identità, in assenza di documenti di identificazione, hanno valore di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali dell'interessato.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti non è censurabile in cassazione quando non sia arbitrario o illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il reato di false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale è integrato dalla mera condotta dichiarativa falsa, quando l'agente sia privo di idonei documenti di identificazione; non occorre che il destinatario sia effettivamente indotto in errore.
- Quando la motivazione di merito dà conto in modo non illogico degli elementi da cui desume l'elemento soggettivo, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del fatto.
- Il tentativo non è configurabile rispetto a una fattispecie che si perfeziona con la semplice resa di false generalità, senza che sia richiesto un ulteriore evento di errore del pubblico ufficiale.
- La valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, se sorretta da motivazione non arbitraria e logicamente coerente, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione.
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