Cassazione Civile, Ordinanza n. 01841/2025 del 25/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La banca aveva ottenuto in primo grado la condanna al pagamento di euro 274.174,00, oltre interessi, in esecuzione di un mandato irrevocabile all'incasso conferito in favore della controparte. Successivamente aveva proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza che la condannava, deducendo un vizio revocatorio per dolo della controparte, la falsità dell'ordine irrevocabile di pagamento nella parte in cui conteneva una clausola non sottoscritta di autorizzazione al versamento di parte della somma a favore di una società terza, e l'inescusabilità della mancata produzione di documenti per caso fortuito o forza maggiore. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della revocazione. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e controversi e il mancato scrutinio di elementi probatori e dichiarazioni della controparte che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato il dolo revocatorio e il riconoscimento dell'avvenuto utilizzo del denaro per estinguere un debito del marito verso la società terza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili. Ha applicato la regola della cd. doppia conforme, osservando che, in presenza di una decisione di primo grado e di appello conformi, chi propone ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per superare la preclusione all'esame del vizio di omesso esame di fatti decisivi. Poiché la ricorrente non ha assolto tale onere, la censura è stata dichiarata preclusa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché l'intimata non ha svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Il richiamo alla revocazione per dolo di una parte è rimasto sullo sfondo; la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione della preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è proponibile solo se il ricorrente, in presenza di doppia conforme, indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, opera la preclusione al sindacato in cassazione sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente dimostri che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme tra primo grado e appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non può essere scrutinata quando la preclusione derivante dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. non è superata mediante una puntuale dimostrazione della diversità delle rationes decidendi.
- Chi deduce in cassazione il vizio di omesso esame in una situazione di doppia conforme deve adempiere a un onere di allegazione particolarmente rigoroso e specifico.
- L'assenza di difese della parte intimata esclude la liquidazione delle spese di lite, ma non impedisce il rilievo del presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
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