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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09190/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, in espiazione della pena dell'ergastolo per plurimi reati di omicidio aggravati dal metodo mafioso e per associazione mafiosa, aveva proposto reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, ritenendo sussistente l'attualità della pericolosità sociale e la permanenza dei collegamenti con il contesto criminale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che difettasse l'attualità della concreta pericolosità del detenuto necessaria a giustificare la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato, non sia richiesta la prova certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili sulla base degli elementi acquisiti. Ha inoltre considerato adeguata e ampia la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato l'elevato spessore criminale del detenuto, la sua biografia criminale, una nuova ordinanza cautelare per diversi omicidi e il ruolo apicale in una consorteria mafiosa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    È stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione come censure avverso l'ordinanza impugnata.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La proroga del regime detentivo differenziato richiede la ragionevole probabilità della permanenza di collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva, non la prova certa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., la permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata non deve essere dimostrata con certezza, essendo sufficiente una valutazione di ragionevole probabilità fondata sugli elementi conoscitivi disponibili.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è adeguata quando dia conto, in modo specifico, dell'elevato spessore criminale del detenuto, della sua storia criminale e di ulteriori elementi attuali che confermino il perdurare della pericolosità e dei legami associativi.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di pericolosità senza evidenziare reali carenze logiche o giuridiche della motivazione può essere dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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