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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34588/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diritto di una dipendente turnista di un'azienda sanitaria pubblica a vedersi computare le giornate di permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 sulla base dell'effettivo monte ore di lavoro che avrebbe dovuto prestare nella singola giornata, anziché sull'orario giornaliero teorico di 6 ore. La Corte d'appello aveva riformato il primo giudice e accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo che, in assenza di una previsione contrattuale che consentisse la fruizione frazionata dei permessi e la conseguente limitazione del monte ore mensile a 18 ore, non fosse applicabile un tetto orario di 18 ore per le tre giornate intere di permesso. L'azienda sanitaria ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 71, comma 4, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008: sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato una norma che disciplina, a suo dire, la diversa ipotesi dei permessi retribuiti fruibili alternativamente in ore o in giorni, mentre nella specie sarebbe corretta la modalità di calcolo adottata dall'ente. Invoca inoltre l'art. 27 del CCNL comparto 21.5.2018, che però non era temporalmente applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che il motivo è eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sull'art. 71, comma 4, d.l. n. 112/2008, bensì sulla disciplina sostanziale dell'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, valorizzando il carattere giornaliero del permesso e l'assenza, all'epoca dei fatti, di una previsione contrattuale che ne consentisse la fruizione frazionata. Ne consegue che il richiamo alla norma invocata dalla ricorrente non coglie la ratio della decisione. È altresì irrilevante il CCNL del 2018, perché non applicabile ratione temporis. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, L. n. 104/1992

    il permesso ex l. 104/1992 è configurato come beneficio giornaliero; in difetto di diversa previsione contrattuale, non è desumibile una fruizione frazionata o un monte ore diverso da quello collegato alle giornate intere di permesso

  • art. 71, comma 4, D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008

    la norma invocata dalla ricorrente è ritenuta non decisiva e comunque riferita, secondo la tesi difensiva, a una disciplina diversa da quella dei permessi giornalieri ex art. 33 l. n. 104/1992; il motivo che la richiama è considerato eccentrico rispetto alla decisione impugnata

  • art. 27, commi 1 e 10, CCNL comparto 21.5.2018

    non può essere applicato perché successivo ai fatti e quindi irrilevante ratione temporis

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente

  • art. 33 l. n. 104/1992

    richiamata come disciplina sostanziale dei permessi per assistenza, da interpretarsi nel senso della loro spettanza in giorni interi

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura una norma o un passaggio argomentativo estraneo alla base effettiva della decisione.
  • Il permesso ex art. 33 l. n. 104/1992, in assenza di una disciplina contrattuale che ne preveda la frazionabilità, conserva natura di permesso giornaliero e non può essere ricondotto a un monte ore derivato da un orario teorico giornaliero diverso.
  • Per stabilire la corretta modalità di computo dei permessi occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis e l'eventuale presenza di previsioni collettive; norme o contratti successivi non possono essere utilizzati per sovvertire il regime vigente all'epoca dei fatti.
  • La deduzione di violazione di legge in cassazione deve essere specifica e pertinente alla statuizione censurata; il richiamo a una norma non applicata dal giudice di merito non consente di superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPermessi lavorativi
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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