Cassazione Civile, Ordinanza n. 15103/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (espropriati)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione per pubblica utilità di un terreno sito in Fondi, destinato all'ampliamento del Mercato Ortofrutticolo. I comproprietari del fondo hanno chiesto la determinazione dell'indennità di esproprio dopo aver già coltivato in passato un giudizio per occupazione illegittima e altre iniziative davanti al Tribunale e poi alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza non definitiva, ha escluso la decadenza dall'opposizione alla stima e la prescrizione del diritto, ritenendo non provata la notificazione dell'indennità definitiva e ritenendo interruttiva della prescrizione la precedente domanda risarcitoria, strettamente connessa alla medesima vicenda ablativa. Con ordinanza definitiva ha poi determinato l'indennità in euro 58.765,30, oltre interessi. La società beneficiaria dell'esproprio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sull'opposizione alla stima e sul termine di decadenza ex artt. 16 e 19 L. 865/1971, nonché delle norme sull'interruzione della prescrizione, sostenendo che la domanda fosse tardiva e che la precedente azione risarcitoria non interrompesse la prescrizione; 2) violazione delle norme sulla determinazione dell'indennità e sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, contestando criteri di stima, adesione del giudice alle conclusioni del CTU e omessa considerazione delle critiche mosse dalle parti. I comproprietari hanno proposto ricorso incidentale condizionato per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; il Comune ha resistito. La Regione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il termine breve di decadenza per l'opposizione alla stima opera solo se l'indennità definitiva sia stata effettivamente determinata e notificata secondo i presupposti procedimentali; in difetto, la domanda resta soggetta all'ordinario termine di prescrizione. Ha inoltre confermato che la precedente domanda giudiziale risarcitoria, relativa alla stessa vicenda ablativa, ha effetto interruttivo della prescrizione della successiva domanda di indennità, per la stretta correlazione sostanziale tra le pretese. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente, in parte risolventesi in una richiesta di riesame del merito e in parte confondente vizio di violazione di legge e vizio motivazionale, oltre che perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare la CTU come fatto storico. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine breve di decadenza per l'opposizione alla stima opera solo quando sia stata determinata l'indennità definitiva e siano stati adempiuti gli oneri procedimentali di deposito, avviso e notificazione; in mancanza, l'azione è soggetta al termine ordinario di prescrizione.
La domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l'effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, quando vi sia stretto nesso di causalità o correlazione tra le pretese riguardanti la medesima vicenda sostanziale.
art. 42, comma 3, Cost.
L'obbligo dell'espropriante di corrispondere un indennizzo commisurato al valore venale del bene deriva direttamente dalla garanzia costituzionale dell'espropriazione per pubblica utilità.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Il vizio di omesso esame non è integrato dall'omessa considerazione della CTU in quanto tale, trattandosi di un elemento istruttorio e non di un fatto storico.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i contenuti su cui si fonda la censura; altrimenti il motivo è inammissibile.
La doglianza sulla valutazione della prova non può risolversi in un improprio riesame del merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di contestazione della consulenza tecnica, senza che la censura sia stata ritenuta fondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima per espropriazione, la decadenza breve presuppone la prova della determinazione definitiva dell'indennità e del compimento degli adempimenti procedimentali previsti dalla legge; se tali presupposti non sono dimostrati, l'azione resta soggetta alla prescrizione ordinaria.
- La proposizione di una domanda giudiziale relativa al ristoro per la medesima vicenda ablativa interrompe la prescrizione anche di una successiva domanda di indennità, quando tra le pretese vi sia una stretta correlazione sostanziale o processuale.
- In materia espropriativa, le diverse forme con cui il proprietario fa valere il proprio diritto al ristoro patrimoniale per la medesima acquisizione forzosa possono essere considerate equipollenti ai fini interruttivi della prescrizione.
- Il ricorso per cassazione che deduca errori nella valutazione della consulenza tecnica deve essere autosufficiente, specificando le critiche mosse in sede di merito e gli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, e il vizio di sussunzione presuppone un fatto materiale non contestato.
- L'omesso esame di una CTU non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., perché la consulenza è un mezzo istruttorio e non un fatto storico.
- Nei giudizi di espropriazione il controllo di legittimità sulla quantificazione dell'indennità non può tradursi in una nuova valutazione del merito tecnico della stima, salvo vizi specifici di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
- rami
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