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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06835/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 26/11/2013 con una società operante nella gestione della viabilità stradale. Il lavoratore ha contestato la legittimità della clausola appositiva del termine; i giudici di merito hanno ritenuto nulla la causale e hanno convertito il rapporto a tempo indeterminato, ordinando la riammissione in servizio e il pagamento dell’indennità onnicomprensiva pari a otto mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 13 CCNL ANAS come modificato dal Protocollo d’intesa del 26/7/2007, e del d.P.R. n. 1525/1963, sostenendo che la causale fosse sufficientemente specifica, temporanea, ragionevole e determinabile anche per relationem in base agli accordi collettivi e alle mansioni; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., censurando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non sarebbe stato provato il nesso tra esigenze organizzative-produttive e assunzione del lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della ragionevolezza delle censure, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione. Ha ritenuto erroneo l’approccio della Corte territoriale, che aveva giudicato illegittima in astratto la causale del termine. La Cassazione ha affermato che la legittimità del termine va verificata in concreto, con accertamento della effettiva connessione tra le esigenze enunciate nel contratto e il periodo invernale, secondo un orientamento già consolidato che ammette il ricorso al termine per esigenze di integrazione dell’organico in presenza di picchi di attività stagionali e compiti specifici (sgombero neve, spargimento sale, manutenzione e ripristino stradale). Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito alla luce di tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    La specificità della causale del contratto a termine richiede che gli elementi indicati consentano di identificare e verificare l’esigenza aziendale che giustifica il termine; la valutazione va compiuta in concreto.

  • art. 13 CCNL ANAS

    L’accordo collettivo può concorrere a determinare la ragione del termine e a specificarne il contenuto in relazione alle mansioni e alle esigenze stagionali.

  • Protocollo d'Intesa del 26/7/2007

    È richiamato come fonte modificativa del CCNL rilevante ai fini della disciplina del lavoro a termine.

  • d.P.R. 1525/1963

    È richiamato quale parametro normativo in tema di apposizione del termine e di individuazione delle ipotesi giustificative.

  • art. 2697 c.c.

    La censura investe il riparto dell’onere probatorio sul nesso tra esigenze organizzative e assunzione.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per contestare ultrapetizione, valutazione delle prove e potere di apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel lavoro a termine, la legittimità della clausola appositiva del termine non può essere negata in astratto sulla sola base della formulazione della causale: occorre verificare in concreto se gli elementi contrattuali consentano di individuare e controllare l’esigenza organizzativa o produttiva posta a fondamento del termine.
  • È ammissibile il contratto a tempo determinato quando sia collegato a esigenze stagionali o a punte di attività prevedibili e temporalmente circoscritte, purché tali esigenze siano effettivamente e specificamente connesse al periodo indicato e non coincidano con la mera descrizione delle mansioni.
  • L’accordo collettivo può contribuire a rendere determinabile la causale del termine, anche per relationem, se la disciplina pattizia e le mansioni consentono di circoscrivere in modo verificabile la ragione dell’assunzione.
  • Quando si contesta la causale del termine, il giudice deve accertare il concreto nesso tra le esigenze addotte dal datore di lavoro e l’assunzione del lavoratore, non potendosi limitare a un giudizio di astratta illegittimità della causale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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