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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09568/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Menna impugnava la sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. all'esito del giudizio abbreviato per il reato di appropriazione indebita, deducendo carenza e illogicità della motivazione, travisamento del fatto e della prova. In particolare sosteneva che il giudice avesse erroneamente ritenuto che egli si fosse appropriato di 37 litri di carburante residuo trovati nell'autobotte al termine dello scarico del 25 ottobre 2019; il ricorrente evidenziava invece elementi probatori a favore dell'assoluzione (quantità regolarmente scaricata o addirittura maggiore in altra stazione, dicitura "svuotato" sullo scontrino, caratteristica non ribaltabile della cisterna, problemi di pescaggio della pompa, sigilli piombati e operazione di scarico automatizzata) e lamentava che la sentenza non spiegasse su quali elementi tecnici e certificativi si fosse basata per affermare la responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo che la Corte d'appello aveva riqualificato l'impugnazione proposta dall'imputato come ricorso per cassazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la sentenza impugnata è una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità emessa in abbreviato (art. 443, co.1 c.p.p.) ed è dunque inassoggettabile all'appello; la Corte ha inoltre ritenuto che il ricorso si sostanziasse in una mera rilettura alternativa delle prove (cosa preclusa alla Cassazione) e che il ricorrente non avesse rispettato i rigorosi requisiti per dedurre il cosiddetto travisamento della prova in sede di legittimità (mancata identificazione dell'atto processuale, mancata prova della verità dell'elemento fattuale invocato e mancata dimostrazione del carattere decisivo dell'atto). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La dichiarazione di particolare tenuità, pronunciata nel giudizio abbreviato, ha determinato la natura di proscioglimento della sentenza che, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., non è appellabile dall'imputato

  • art. 443, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto, emessa in abbreviato, è sentenza di proscioglimento e non è impugnabile in appello dall'imputato

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità quando l'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, fermo il controllo sull'oggettiva impugnabilità e sulla voluntas impugnationis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa nella proposta dell'impugnazione, al versamento di una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità pronunciata in sede di giudizio abbreviato non è appellabile dall'imputato: chi impugna deve valutare preliminarmente la natura del provvedimento e il rimedio effettivamente disponibile
  • Se l'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice che la riceve verifica l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e può trasmettere gli atti alla Corte competente; tuttavia non sempre è possibile riqualificare l'impugnazione in favore del ricorrente se la volontà reale non corrisponde al rimedio ammissibile
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti compiuta dai giudici di merito; deduzioni che consistono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili in sede di legittimità
  • Per fare valere il 'travisamento della prova' in Cassazione è necessario: identificare l'atto processuale omesso o travisato, indicare il dato probatorio ricavabile dall'atto, provare la verità dell'elemento evocato e dimostrare il carattere decisivo dell'atto sulla motivazione impugnata
  • La proposizione di motivi infondati o manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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