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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48029/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Sono state revocate le statuizioni civili a favore di UNIPOLSAI. Gli altri motivi dedotti dalla ricorrente non sono stati esaminati nel merito poiché il vizio procedurale ha travolto l'intero procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per frode assicurativa (art. 642 c.p.) sostenendo, tra l'altro, la tardività della querela della compagnia, errori di valutazione probatoria (confusione fra sinistri e mancanza di prove che la collegassero all'illecito), la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha ritenuto centrale il profilo della tardività della querela: la compagnia aveva ricevuto la relazione della società di investigazioni relativa al sinistro il 25/02/2015, mentre la querela era stata proposta il 07/08/2015, oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 (decorrenza dalla piena conoscenza dell'illecito). Ne è conseguita l'inammissibilità dell'azione penale; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che incrimina la frode assicurativa; nel caso era il titolo di reato addebitato alla ricorrente ma la sua applicazione è divenuta irrilevante dopo l'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 124 cod. pen.

    Secondo la Corte, il termine ordinario per proporre la querela è quello previsto da questa norma (tre mesi) e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito; la querela della compagnia, presentata oltre tale termine, è quindi tardiva e rende inammissibile l'azione penale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per ottenere una diversa valutazione delle circostanze (es. non abitualità della condotta); la Cassazione non è entrata nel merito della sua applicazione poiché il procedimento è stato estinto per tardività della querela.

  • art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Questa norma disciplina una procedura amministrativa che, se attivata dalla compagnia assicuratrice, può incidere sui termini per l'azione penale; la Corte osserva che, in mancanza di attivazione della procedura di cui all'art. 148, si applica il termine ordinario di cui all'art. 124 c.p.

  • Cass. Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018 (Pompilio), Rv. 273517

    Giurisprudenza richiamata che stabilisce che, nel caso di frode alle compagnie assicurative e in assenza di attivazione della procedura di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 c.p., decorrente dalla piena conoscenza dell'illecito.

Massime di principio

  • In casi di presunta frode assicurativa verificare sempre se la compagnia ha attivato la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 d.lgs. 209/2005: la sua mancata attivazione comporta l'applicazione del termine ordinario di querela.
  • Il termine per proporre la querela decorre dalla "piena conoscenza" dell'illecito: occorre identificare con precisione la data in cui la persona offesa o la compagnia ha acquisito conoscenza effettiva (ad es. la ricezione di una relazione investigativa).
  • Se la querela è proposta oltre il termine previsto, l'azione penale è inammissibile e le eventuali statuizioni civili collegate vengono travolte.
  • Prima di costruire una strategia accusatoria o difensiva è essenziale documentare e provare la data della piena conoscenza e l'eventuale attivazione/tempi della procedura amministrativa interna all'assicurazione.
  • Le questioni di merito (valutazione delle prove, applicazione di fattispecie attenuanti o esimenti) possono diventare irrilevanti se sussistono vizi procedurali che estinguono l'azione penale; pertanto la difesa deve sollevare tempestivamente eccezioni processuali.
  • In presenza di più sinistri o vicende simili, attenzione a non confondere eventi e date: un errore di identificazione può condurre a contestazioni processuali decisive (come accaduto per la confusione tra sinistri nella sentenza).
  • Per le parti civili (compagnie assicuratrici) è fondamentale agire tempestivamente e conservare documentazione che dimostri quando è avvenuta la piena conoscenza dell'illecito per non perdere il diritto di querela.

Testo integrale

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