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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01932/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando l'omessa tassazione di redditi da fabbricati riferiti a tre contratti relativi a un immobile della contribuente: due contratti di locazione registrati con medesimo numero e un terzo contratto con canone assoggettato a cedolare secca. La contribuente sosteneva invece che uno dei rapporti fosse un comodato gratuito e non una locazione, richiamando anche un giudizio civile conclusosi con cessazione della materia del contendere dopo accordi sul rilascio dell'immobile. Quanto al terzo contratto, affermava di aver comunque presentato dichiarazione integrativa. Con il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986 per avere la sentenza di merito ritenuto esistente un contratto di locazione in contrasto con quanto risultante dal giudizio civile, e la violazione dell'art. 37, comma 4-bis, del d.P.R. 917/1986 per non avere applicato il regime agevolativo degli immobili di interesse storico-artistico. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto al merito e non autosufficiente nel confronto con la motivazione di appello, mentre ha accolto il secondo motivo rilevando che il regime fiscale di favore per gli immobili storici o artistici deve applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente da una specifica istanza del contribuente, e che la sentenza impugnata non aveva valutato in modo puntuale la documentazione sulla natura storico-artistica del bene.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di secondo grado, in diversa composizione, affinché valuti se ricorrano i presupposti per applicare il regime fiscale agevolato previsto per gli immobili di pregio storico-artistico. La decisione di rinvio dovrà quindi riesaminare la quantificazione del reddito da fabbricati tenendo conto della disciplina di favore. Il ricorso è stato dunque accolto solo parzialmente, con prevalenza della contribuente sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 917/1986

    È richiamato come norma che la ricorrente assume violata; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché il primo motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 37, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986

    Il regime fiscale di favore per gli immobili di interesse storico-artistico deve applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente da una specifica istanza in dichiarazione; l'Ufficio deve tenerne conto nella determinazione del reddito da fabbricati.

  • art. 4 D.L. 16/2012

    È richiamato come norma modificativa dell'art. 37, comma 4-bis, con decorrenza dal 29 aprile 2012.

  • L. 44/2012

    Legge di conversione del D.L. 16/2012, che ha recepito la modifica del regime agevolativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale formale richiamato per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta specificando le norme violate e le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse; altrimenti il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; se mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, è inammissibile come doglianza di merito mascherata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo per violazione di legge, non basta indicare in modo generico la norma asseritamente violata: occorre individuare le statuizioni della sentenza impugnata in contrasto con la norma e prospettare un confronto critico tra la decisione e la corretta interpretazione giuridica.
  • Il regime fiscale agevolativo previsto per gli immobili di interesse storico-artistico deve essere applicato, se ne ricorrono i presupposti sostanziali, anche in assenza di una specifica istanza o opzione espressa del contribuente in dichiarazione.
  • Quando il contribuente deduce la natura storico-artistica dell'immobile, il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale la documentazione prodotta e dare conto delle ragioni per cui essa sia o non sia idonea a fondare l'applicazione del regime di favore; una motivazione generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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