Cassazione Penale, Ordinanza n. 05887/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo grado e poi in appello per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza confermativa della Corte d'appello di Roma. L’unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato congruamente il trattamento sanzionatorio valorizzando i plurimi precedenti per reati omogenei, la quantità e qualità dello stupefacente rinvenuto e le modalità concitate dell’arresto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la censura sulla pena fosse manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva già dato una motivazione congrua e non apparente sulla determinazione della pena, facendo riferimento a precedenti specifici, alla consistenza della droga e alle modalità del fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è richiamata come titolo di responsabilità per il fatto di detenzione di stupefacente ritenuto di lieve entità; la sentenza non ne discute il contenuto nel merito, ma conferma la condanna già inflitta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale evenienza è stata esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca solo un vizio di motivazione sulla pena è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica sui criteri di commisurazione della sanzione.
- Ai fini della dosimetria della pena, possono essere legittimamente valorizzati i precedenti penali specifici per reati omogenei, la quantità e qualità della sostanza stupefacente e le concrete modalità di svolgimento del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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