Cassazione Civile, Ordinanza n. 01450/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto per la costruzione di un autosilo. Il fallimento della società subappaltatrice agì in primo grado per ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti; la controparte resistette proponendo domanda riconvenzionale per i danni derivanti dall’abbandono del cantiere e dal ritardo nell’ultimazione delle opere, inclusi maggiori costi di riappalto, penali e forniture non onorate. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale; la Corte d’appello confermò. In cassazione furono proposti nove motivi: la Corte accolse il terzo e l’ottavo motivo, rigettò altri motivi, dichiarò assorbiti il quarto e il nono e inammissibile il quinto, cassando con rinvio. Successivamente il fallimento propose ricorso per revocazione dell’ordinanza di cassazione, deducendo errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. con quattro motivi: 1) la Corte avrebbe rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione sul presupposto, ritenuto errato, che non fosse stato trascritto il contenuto della "conferma prezzi" del 12 settembre 2006, documento che secondo il ricorrente dimostrava un prezzo diverso e precedeva il contratto poi valorizzato dalla Corte; 2) sarebbe stato omesso l’esame della censura sulla modifica manoscritta del prezzo nel contratto di subappalto, non specificamente approvata per iscritto; 3) sarebbe stato erroneamente ritenuto che la clausola penale richiamasse i "lavori finali" dell’appalto principale; 4) sarebbe stato omesso l’esame del motivo concernente la quantificazione della penale ribaltata sulla subappaltatrice e la correlata corresponsabilità al 50% nel ritardo. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché dirette, in realtà, a contestare valutazioni di merito e interpretazioni contrattuali, non già una svista percettiva decisiva.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la ricorrenza dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., chiarendo che il rimedio non consente di rimettere in discussione errori di giudizio, interpretazione o valutazione compiuti nella precedente decisione di legittimità. In particolare, le doglianze del fallimento miravano in sostanza a ottenere una nuova lettura della documentazione contrattuale e della clausola penale, non a correggere una svista materiale o percettiva. Non sono state liquidate spese, perché le controparti sono rimaste intimate; è stato inoltre disposto l’obbligo, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei limiti propri dell’errore di fatto revocatorio, non per errori di diritto o di valutazione
l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale decisiva, non in una diversa interpretazione degli atti o in un errore di giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
il coordinamento delle norme delimita il ricorso per revocazione contro le decisioni di legittimità ai soli errori di fatto percettivi, con esclusione delle censure sul merito
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto percettivi, consistenti in una svista obiettiva e decisiva; non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o l’apprezzamento giuridico già compiuto.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l’apparenza dell’omesso esame o della falsa percezione documentale, miri in realtà a ottenere una nuova lettura del contratto o una diversa ricostruzione del rapporto negoziale.
- L’errore di fatto è decisivo solo se, emendata la svista, la decisione perderebbe la propria base logico-giuridica; se la decisione resiste comunque sulla base di altre rationes, la revocazione non è ammissibile.
- L’omesso esame di una censura non ricorre quando la Corte abbia comunque considerato il contenuto sostanziale della doglianza e l’abbia disattesa, anche implicitamente, mediante un’apprezzamento complessivo delle ragioni poste a base della decisione.
- Nel contenzioso su appalto e subappalto, la determinazione del corrispettivo e della clausola penale resta questione di interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione nei soli limiti consentiti dal vizio motivazionale o dai vizi di legittimità tipizzati.
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