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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23375/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta per l'eccessiva durata di un precedente giudizio di equa riparazione, durato circa otto anni e mezzo. La Corte d'appello, in sede monitoria, aveva riconosciuto un indennizzo per quattro anni di ritardo, liquidando € 1.600 complessivi e riducendo del 50% le spese legali per assenza di complessità. Il ricorrente ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alle spese, sostenendo che la riduzione del 50% prevista dal D.M. n. 55/2014 fosse stata applicata in modo illegittimo e duplicativo, dato che la minore complessità era già implicitamente considerata nella tabella dei procedimenti monitori; 2) violazione dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 per avere la Corte territoriale applicato il parametro minimo di € 400 per ogni anno di ritardo, senza valorizzare adeguatamente le peculiarità del caso e gli aumenti consentiti dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: pur rilevando un'omissione di pronuncia sul motivo di opposizione, ha esaminato la questione nel merito, affermando che la riduzione del 50% dei compensi nei procedimenti monitori non è preclusa dalla normativa e può applicarsi anche alle cause di equa riparazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito sul quantum dell'indennizzo, attività non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis l. n. 89 del 2001

    moltiplicatore annuo oggi compreso tra il minimo di €. 400,00 e il massimo di €800,00

    la scelta del moltiplicatore annuo e la valorizzazione dei parametri di liquidazione sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale; il minimo può essere applicato se coerente con il caso concreto

  • D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1

    la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50%

    nei compensi forensi la diminuzione entro il limite del 50% è consentita e non è esclusa per i procedimenti monitori, compresi quelli ex legge Pinto

  • D.M. n. 55 del 2014, tabella 8

    i parametri tabellari per i procedimenti monitori possono essere ridotti fino al limite consentito dalla disciplina vigente

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. nel motivo sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione, impedendo una nuova valutazione del merito

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in presenza di omessa pronuncia su un motivo, la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non servano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111, comma 2, Cost.

    invocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • In caso di omessa pronuncia su uno specifico motivo, la Corte di cassazione può decidere direttamente la questione nel merito, senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
  • La riduzione dei compensi difensivi entro il limite del 50% rispetto al valore medio è compatibile con la disciplina dei parametri forensi e può applicarsi anche ai procedimenti monitori, salvo il rispetto del minimo imposto dalla normativa vigente.
  • Nella liquidazione dell'indennizzo ex legge Pinto, la scelta del moltiplicatore annuo e dei parametri rilevanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del quantum liquidato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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