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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20668/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 140.000 a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore di un ente ecclesiastico, fondandosi su un atto di riconoscimento di debito. L’ente aveva proposto opposizione e il Tribunale di Roma, nel giudizio instaurato con rito sommario di cognizione a seguito di mutamento di rito, aveva accolto l’opposizione. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente la tardività dell’impugnazione: il provvedimento di primo grado, depositato il 17 novembre 2021, era impugnabile nel termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., scaduto il 17 maggio 2022; il ricorso, notificato il 19 maggio 2022, è stato quindi proposto oltre il termine. In via ulteriormente assorbita, la Corte osserva anche che il ricorso difettava del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non ricostruiva in modo sufficientemente chiaro lo svolgimento del giudizio e il contenuto dei provvedimenti sul rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine lungo per impugnare l’ordinanza-sentenza del tribunale decorresse dalla data di deposito/pubblicazione del 17 novembre 2021, non rilevando la successiva iscrizione a repertorio. Ha inoltre rilevato, solo per completezza, un ulteriore profilo di inammissibilità per carenza dell’esposizione sommaria dei fatti. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente all’avvocato di stare in giudizio personalmente.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre il termine di sei mesi.

  • art. 133 c.p.c.

    La pubblicazione dell’ordinanza-sentenza coincide con il deposito in cancelleria quando il provvedimento è emesso fuori udienza.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, il termine lungo per impugnare l’ordinanza conclusiva decorre dalla sua pubblicazione, che coincide con il deposito in cancelleria quando il provvedimento è pronunciato fuori udienza; l’annotazione successiva in repertorio è irrilevante ai fini del decorso del termine.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non è soddisfatto da una narrazione prolissa o disordinata: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere in modo chiaro e autonomo la vicenda sostanziale e processuale, compreso lo svolgimento dei gradi di merito e il contenuto essenziale della decisione impugnata.
  • La tardività dell’impugnazione è causa autonoma e assorbente di inammissibilità; eventuali ulteriori vizi del ricorso possono essere esaminati solo in via di mera completezza e non incidono sull’esito quando il primo rilievo è sufficiente a definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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