Cassazione Penale, Sentenza n. 10212/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629‑bis c.p.p. in relazione alla sentenza penale definitiva del Tribunale di Rimini (10/10/2020). Il motivo di doglianza era unico: violazione dell'art. 420‑bis c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo che la "conoscenza effettiva" del processo non poteva essere desunta da mere presunzioni, in particolare da elementi quali la dichiarazione resa dal sostituto del difensore d'ufficio in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i fatti documentati (verbale del 31/10/2012 con nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio presso lo studio del difensore e recapiti; notifica regolare del decreto di citazione presso quello studio il 4/6/2018; rinuncia del difensore di fiducia solo dopo la notifica) costituiscono un indice significativo di effettiva conoscenza del processo ai sensi dell'art. 420‑bis c.p.p. La presunzione così determinata è relativa e poteva essere superata solo con allegazioni specifiche e circostanziate di "incolpevole mancata conoscenza"; il Guerriero non ha fornito né allegazioni sufficienti né prove di circostanze che gli avessero impedito, dopo la nomina del difensore, di seguire il procedimento. Perciò la Corte territoriale ha correttamente respinto la richiesta di rescissione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della rescissione del giudicato; collegamento con l'art. 420‑bis per valutare la legittimità del giudizio in absentia e la possibile incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del condannato
Stabilisce i casi in cui si può procedere in assenza (es. elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia). Nel caso concreto la nomina del difensore con elezione di domicilio è valutata come indice di effettiva conoscenza, salvo che il ricorrente alleghi circostanze specifiche che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata al rigetto del ricorso del ricorrente
art. 633‑639bis c.p. e art. 635 c.p.
Norme del codice penale relative ai reati per i quali il Guerriero è stato condannato; qui citate a titolo di riferimento del procedimento sostanziale
art. 175 c.p.p. (previgente formulazione)
Riferimento storico giurisprudenziale sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" e sui suoi effetti preclusivi, utilizzato per inquadrare i principi interpretativi richiamati dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce un indice rilevante (presunzione relativa) di effettiva conoscenza del processo e può legittimare il giudizio in absentia salvo prova contraria
- Per superare la presunzione derivante dall'art. 420‑bis c.p.p. il soggetto deve allegare circostanze specifiche e circostanziate che spieghino come e perché, nonostante la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, non abbia potuto conoscere lo svolgimento del processo (allegazione non generica)
- La semplice rinuncia del difensore, soprattutto se avvenuta dopo la notifica dell'atto destinato all'imputato, non è di per sé sufficiente a dimostrare la mancata conoscenza: rileva il momento della rinuncia rispetto alla notifica e l'assenza di ulteriori elementi che giustifichino l'ignoranza incolpevole
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede la prevalenza della "conoscenza effettiva" (vocatio in iudicium) rispetto alla mera formalità della notifica; tuttavia gli indici stabiliti dall'art. 420‑bis non sono privi di rilevanza e producono una presunzione superabile solo con prove o allegazioni concrete
- In termini pratici, l'imputato deve mantenere contatti utili con il proprio difensore e curare l'aggiornamento dei recapiti/domicilio; in assenza di ciò la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole" mancata conoscenza è molto limitata
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