Cassazione Civile, Ordinanza n. 37723/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia in cassazione nasce da un giudizio di appello conclusosi nella contumacia della parte poi ricorrente. La sentenza di appello era stata notificata personalmente a tale parte, tramite ufficiale giudiziario e con consegna del plico al coniuge, il 22 dicembre 2016, ai fini dell'esecuzione forzata. Il ricorso per cassazione è stato poi proposto con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 330, comma 3, c.p.c. e contestando la tempestività dell'impugnazione. La controricorrente ha resistito. La Corte rileva però che, trattandosi di parte rimasta contumace in appello, la notificazione personale della sentenza era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 292, ultimo comma, c.p.c. e art. 325 c.p.c.; conseguentemente il ricorso, notificato a mezzo PEC il 21 febbraio 2017, è stato ritenuto tardivo rispetto alla scadenza del termine, individuata nel 20 febbraio 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la notificazione personale della sentenza di appello alla parte contumace avesse fatto decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione e che la notificazione del ricorso fosse avvenuta oltre tale termine. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura del ricorrente è stata formulata in riferimento a questa norma, ma la Corte non ha accolto la doglianza, valorizzando invece la regola sulla notificazione personale alla parte contumace.
art. 292, ultimo comma, c.p.c.
Se il giudizio si è svolto in contumacia di una parte, anche non formalmente dichiarata, la sentenza che lo definisce deve essere notificata personalmente alla parte; da tale notificazione decorre il termine breve per impugnare.
La notificazione personale della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione, incluso il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un giudizio di appello si svolge in contumacia di una parte, la sentenza deve essere notificata personalmente a tale parte e da questa notificazione decorre il termine breve per proporre impugnazione.
- La notificazione eseguita ai fini dell'esecuzione forzata, se idonea e riferibile alla parte contumace, può far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre la scadenza del termine breve deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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