Cassazione Civile, Ordinanza n. 31282/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di intimazione di pagamento notificato nel 2015 per IRPEF e IVA, collegato a una cartella di pagamento notificata nel 2006 e non impugnata. In primo grado era stato accolto il ricorso della contribuente, ritenendosi applicabile la prescrizione quinquennale; in appello la decisione era stata confermata sul presupposto che la mancata impugnazione della cartella non producesse gli effetti di un giudicato e che, in assenza di titolo giudiziale definitivo, non operasse la conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. e degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che per i tributi erariali il termine di prescrizione è decennale. La contribuente non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per i crediti erariali come IRPEF e IVA, la prescrizione è decennale in mancanza di una diversa previsione di legge, perché tali crediti non sono prestazioni periodiche ai fini dell'art. 2948 c.c. e il termine decorre originariamente in dieci anni. Ha inoltre chiarito che la regola sulla mancata conversione ex art. 2953 c.c. riguarda i casi in cui vi sia una prescrizione breve da convertire, mentre qui non vi è alcuna conversione, essendo il termine decennale stabilito ab origine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ritenuta applicabile ai crediti erariali in assenza di diversa previsione legislativa
esclusa la sua applicazione perché i crediti per IRPEF e IVA non sono qualificati come prestazioni periodiche
la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo quando esista un titolo giudiziale definitivo o comunque una prescrizione breve da convertire; non opera per i tributi erariali la cui prescrizione è già decennale
artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999
richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina della riscossione, ma non sono il fulcro della ratio decidendi espressa dalla Corte
norma processuale richiamata a base del motivo di ricorso per cassazione
Cass. S.U. n. 23397 del 2016
richiamata per precisare che la mera definitività dell'atto di riscossione non comporta, di per sé, conversione ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo
Massime di principio
- Per i crediti tributari erariali (in particolare IRPEF, IRES, IRAP e IVA), in mancanza di una specifica previsione diversa, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c.
- La mancata impugnazione di una cartella o di un atto di riscossione non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto presuppone un titolo giudiziale definitivo oppure, comunque, la presenza di una prescrizione breve da convertire.
- Quando il termine prescrizionale è già stabilito ab origine in dieci anni, non si parla di conversione ex art. 2953 c.c., ma di applicazione diretta della prescrizione ordinaria.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione del credito come erariale e la conseguente individuazione del termine prescrizionale costituiscono il punto decisivo per stabilire la legittimità dell'azione di riscossione successiva alla cartella non opposta.
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