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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33386/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per rapina impropria aggravata (art. 628, comma secondo e terzo n. 3 bis c.p.), contestando la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si tratterebbe di furto in appartamento ex art. 624-bis c.p.), rilevando presunte incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa (Vigliocco) e del teste Conto che avrebbero dovuto generare ragionevole dubbio sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato; inoltre deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sosteneva che la corte d'appello avrebbe dovuto comunque valutare ex officio la loro riconoscibilità (richiamando i poteri ex art. 597 c.p.p.). Sono stati poi depositati motivi nuovi e la Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e non viziata sulla qualificazione dei fatti come rapina impropria, spiegando che le differenze tra le dichiarazioni non erano incompatibili con la condotta contestata; il motivo che chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato generico e inammissibile e la corte d'appello ha legittimamente richiamato e condiviso le argomentazioni del primo giudice (anche con riferimento ai precedenti penali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    comma secondo e terzo n. 3 bis

    Norma applicata alla fattispecie per la configurazione della rapina impropria aggravata; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti nelle testimonianze fossero compatibili con questa qualificazione

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come qualificazione alternativa (furto in appartamento); la Corte ha escluso che le differenze probatorie impugnate comportassero la riformulazione del reato in senso diverso

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la corte ha ritenuto la doglianza della difesa generica e inammissibile e ha confermato il diniego motivato del primo giudice

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere un potere della corte d'appello di valutare ex officio le attenuanti; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse generica e che la corte territoriale avesse comunque adeguatamente motivato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla valutazione della prova che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre vizi di legge o lacune logiche nella motivazione sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
  • Differenze o incongruenze parziali tra dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente il dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto; il giudice di merito può ritenere le dichiarazioni complessivamente coerenti e sufficienti per la qualificazione scelta.
  • Le impugnazioni generiche circa il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62-bis) sono inammissibili: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del primo grado.
  • La corte d'appello può esercitare poteri di ufficio circa le attenuanti, ma se conferma la decisione di primo grado deve fornire adeguata motivazione o richiamare e integrare quella del primo giudice; la difesa deve indicare elementi specifici per contestare detta motivazione.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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