Cassazione Penale, Sentenza n. 33386/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per rapina impropria aggravata (art. 628, comma secondo e terzo n. 3 bis c.p.), contestando la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si tratterebbe di furto in appartamento ex art. 624-bis c.p.), rilevando presunte incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa (Vigliocco) e del teste Conto che avrebbero dovuto generare ragionevole dubbio sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato; inoltre deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sosteneva che la corte d'appello avrebbe dovuto comunque valutare ex officio la loro riconoscibilità (richiamando i poteri ex art. 597 c.p.p.). Sono stati poi depositati motivi nuovi e la Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e non viziata sulla qualificazione dei fatti come rapina impropria, spiegando che le differenze tra le dichiarazioni non erano incompatibili con la condotta contestata; il motivo che chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato generico e inammissibile e la corte d'appello ha legittimamente richiamato e condiviso le argomentazioni del primo giudice (anche con riferimento ai precedenti penali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma secondo e terzo n. 3 bis
Norma applicata alla fattispecie per la configurazione della rapina impropria aggravata; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti nelle testimonianze fossero compatibili con questa qualificazione
Richiamato dalla difesa come qualificazione alternativa (furto in appartamento); la Corte ha escluso che le differenze probatorie impugnate comportassero la riformulazione del reato in senso diverso
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la corte ha ritenuto la doglianza della difesa generica e inammissibile e ha confermato il diniego motivato del primo giudice
Richiamato dalla difesa per sostenere un potere della corte d'appello di valutare ex officio le attenuanti; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse generica e che la corte territoriale avesse comunque adeguatamente motivato
Norma applicata per la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Le contestazioni sulla valutazione della prova che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre vizi di legge o lacune logiche nella motivazione sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- Differenze o incongruenze parziali tra dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente il dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto; il giudice di merito può ritenere le dichiarazioni complessivamente coerenti e sufficienti per la qualificazione scelta.
- Le impugnazioni generiche circa il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62-bis) sono inammissibili: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del primo grado.
- La corte d'appello può esercitare poteri di ufficio circa le attenuanti, ma se conferma la decisione di primo grado deve fornire adeguata motivazione o richiamare e integrare quella del primo giudice; la difesa deve indicare elementi specifici per contestare detta motivazione.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33251/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33256/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33258/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33259/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33261/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →