Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce in sede esecutiva. Nel procedimento esecutivo la parte ricorrente aveva reclamato dinanzi al collegio un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che contro il provvedimento non fosse previsto il reclamo e, comunque, che esso fosse tardivo per mancato rispetto del termine di venti giorni. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 624-bis c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e, nel terzo motivo, anche violazione dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., perché si tratta di ordinanza priva di decisorietà, essendo sempre possibile introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Il principio è stato ritenuto applicabile a maggior ragione nel caso concreto, riguardante un reclamo contro il rigetto della sospensione ex art. 624-bis c.p.c., provvedimento non idoneo al passaggio in giudicato e comunque assistito da altri rimedi, come l'opposizione agli atti esecutivi. La doglianza fondata sull'art. 7 della Carta UE è stata ritenuta non plausibilmente argomentata e comunque non esaminabile per l'inappropriato strumento processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La richiesta di sospensione del processo esecutivo è stata trattata come provvedimento non decisorio e non idoneo al passaggio in giudicato; contro il relativo reclamo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione.
Il richiamo al precedente giurisprudenziale evidenzia che anche il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. non ha carattere di decisorietà, perché resta possibile l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione non consente ricorso straordinario per cassazione quando l'ordinanza non ha decisorietà.
art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
La censura è stata ritenuta non plausibilmente argomentata e comunque non esaminabile per l'inidoneità del mezzo processuale utilizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un'ordinanza resa in sede di reclamo avverso un provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione quando il provvedimento non abbia carattere di decisorietà e non sia idoneo a passare in giudicato.
- La mancanza di decisorietà si valuta anche in relazione all'esistenza di rimedi alternativi nel processo esecutivo, come l'opposizione agli atti esecutivi o la possibilità di introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
- La deduzione di violazioni di norme sovranazionali o della Carta dei diritti fondamentali non supera il vaglio di ammissibilità se è proposta con un mezzo processuale non idoneo o senza un'adeguata argomentazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alle spese di lite e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10814/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10816/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10817/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10819/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2023 del 24/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →