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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce in sede esecutiva. Nel procedimento esecutivo la parte ricorrente aveva reclamato dinanzi al collegio un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che contro il provvedimento non fosse previsto il reclamo e, comunque, che esso fosse tardivo per mancato rispetto del termine di venti giorni. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 624-bis c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e, nel terzo motivo, anche violazione dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., perché si tratta di ordinanza priva di decisorietà, essendo sempre possibile introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Il principio è stato ritenuto applicabile a maggior ragione nel caso concreto, riguardante un reclamo contro il rigetto della sospensione ex art. 624-bis c.p.c., provvedimento non idoneo al passaggio in giudicato e comunque assistito da altri rimedi, come l'opposizione agli atti esecutivi. La doglianza fondata sull'art. 7 della Carta UE è stata ritenuta non plausibilmente argomentata e comunque non esaminabile per l'inappropriato strumento processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.c.

    La richiesta di sospensione del processo esecutivo è stata trattata come provvedimento non decisorio e non idoneo al passaggio in giudicato; contro il relativo reclamo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 624 c.p.c.

    Il richiamo al precedente giurisprudenziale evidenzia che anche il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. non ha carattere di decisorietà, perché resta possibile l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione non consente ricorso straordinario per cassazione quando l'ordinanza non ha decisorietà.

  • art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    La censura è stata ritenuta non plausibilmente argomentata e comunque non esaminabile per l'inidoneità del mezzo processuale utilizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un'ordinanza resa in sede di reclamo avverso un provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione quando il provvedimento non abbia carattere di decisorietà e non sia idoneo a passare in giudicato.
  • La mancanza di decisorietà si valuta anche in relazione all'esistenza di rimedi alternativi nel processo esecutivo, come l'opposizione agli atti esecutivi o la possibilità di introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
  • La deduzione di violazioni di norme sovranazionali o della Carta dei diritti fondamentali non supera il vaglio di ammissibilità se è proposta con un mezzo processuale non idoneo o senza un'adeguata argomentazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alle spese di lite e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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