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Ordinanza

Ordinanza n. 664/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezione UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia, atti conseguenti di revoca delle concessioni demaniali e dell’autorizzazione di pubblico servizio, inefficacia dei titoli edilizi e atti esecutivi di sgombero, nonché successiva conferma dell’interdittiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia e i conseguenti provvedimenti amministrativi, tra cui la revoca delle concessioni demaniali marittime con ordine di sgombero, la revoca dell’autorizzazione di pubblico servizio, la dichiarazione di inefficacia dei permessi di costruire e del certificato di agibilità, le comunicazioni relative alle operazioni di sgombero e, successivamente, il provvedimento prefettizio di conferma dell’informazione interdittiva antimafia del 12 luglio 2024. La ricorrente ha inoltre chiesto l’esibizione degli atti istruttori posti a fondamento dell’interdittiva. In vista dell’udienza di smaltimento del 18 maggio 2026, la società ha chiesto il rinvio della trattazione, deducendo la pendenza dinanzi al Consiglio di Stato di un appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto l’impugnazione della decadenza dalla concessione demaniale e dalla licenza suppletiva. Secondo la ricorrente, l’esito di tale appello avrebbe inciso sull’interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio sull’interdittiva, poiché la concessione costituiva il presupposto dell’unica attività economica esercitata dalla società e, in caso di definitiva decadenza, potrebbe residuare soltanto un interesse risarcitorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio della trattazione, disponendo che il giudizio fosse fissato in una delle udienze straordinarie del primo semestre 2027, da individuarsi con successivo provvedimento. Il Collegio ha ritenuto rilevante la possibile sopravvenienza di una carenza di interesse in relazione all’esito dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato sulla decadenza dalla concessione demaniale, in quanto tale esito può incidere sull’interesse sostanziale alla coltivazione del giudizio avente a oggetto l’interdittiva antimafia. Il rinvio è stato ritenuto opportuno anche per ragioni di economia processuale e di ordinato svolgimento della tutela giurisdizionale. Il TAR ha tuttavia rilevato che la domanda cautelare sull’interdittiva era già stata respinta con precedente ordinanza cautelare e che, pertanto, dal rinvio la ricorrente non avrebbe ricevuto un beneficio cautelare immediato. L’ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità dell’interdittiva o degli atti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Previa adozione delle più opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso, senza essere applicata nella presente ordinanza.

  • art. 56 c.p.a.

    con contestuale istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

    La norma è richiamata per le richieste di tutela cautelare monocratica formulate con il ricorso e con i motivi aggiunti, senza che l’ordinanza in esame decida tali domande.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    adempimenti di cui all’articolo 94 del d.l.gs n.159/2011

    La disposizione è indicata quale base degli atti comunali di revoca dell’autorizzazione di pubblico servizio conseguenti all’interdittiva antimafia; la sua applicazione non è esaminata nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio, senza specifica statuizione interpretativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    Il TAR ne applica i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, quale tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando è pendente un giudizio avente a oggetto un rapporto amministrativo presupposto e l’esito di tale giudizio può incidere in modo determinante sull’interesse concreto e attuale alla prosecuzione di un diverso giudizio, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per ragioni di economia processuale e di ordinato svolgimento della tutela giurisdizionale.
  • La pendenza di un giudizio pregiudiziale non comporta automaticamente la sospensione o il rinvio della causa: il rinvio deve essere valutato in concreto, avuto riguardo all’incidenza dell’esito del giudizio pregiudiziale sull’interesse sostanziale alla decisione.
  • Il rinvio della trattazione disposto per verificare l’eventuale sopravvenienza di una carenza di interesse non definisce il merito delle impugnazioni e non implica alcuna valutazione sulla legittimità degli atti amministrativi contestati.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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