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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41944/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 442/2022 relativo a sentenza di condanna a 4 anni e 4 mesi. Sosteneva che, computando le detrazioni per liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., la pena residua sarebbe rimasta entro il limite di 4 anni previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, e quindi il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4‑bis c.p.p., o disporre la prosecuzione degli arresti domiciliari anziché la carcerazione. Contestava la esclusione dal calcolo dei giorni maturati nel periodo 9/2/2020-9/12/2021 sostenendo che i giorni già valutati, a titolo di fungibilità, in altro ordine di esecuzione non potevano essere sottratti dal beneficio qui richiesto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il comma 4‑bis dell'art. 656 c.p.p. obbliga il pubblico ministero a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza solo quando le detrazioni riferibili effettivamente alla pena oggetto dell'ordine di esecuzione rendono la restante pena non superiore ai limiti del comma 5. I periodi di detenzione già valutati e utilizzati in un diverso e precedente ordine di esecuzione (anche ai fini della fungibilità) non possono essere nuovamente conteggiati per ottenere la liberazione anticipata o per ridurre la pena residua di un altro titolo esecutivo esaurito. Pertanto il Tribunale aveva correttamente escluso quei periodi dal calcolo e ha legittimamente rigettato l'istanza di sospensione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 c.p.p.

    Quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5... il pubblico ministero... deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza

    Il comma 4‑bis impone al PM di verificare le detrazioni applicabili e, solo se le detrazioni si riferiscono effettivamente alla pena oggetto dell'ordine di esecuzione e riducono la residua pena entro i limiti del comma 5, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza; il comma 5 stabilisce i limiti di pena per cui va sospesa l'esecuzione e avviata la procedura per le misure alternative

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354

    Le detrazioni per liberazione anticipata sono computabili ai fini del limite di cui all'art. 656 c.p.p. solo se i periodi detentivi sono effettivamente riferibili alla pena oggetto dell'ordine di esecuzione; non possono essere ricalcolate se già valutate in altro ordine per titolo esecutivo diverso e già esaurito

  • art. 657 c.p.p.

    Funge da limite alla 'fungibilità': la possibilità di considerare periodi di pena espiati per reati diversi è ammessa solo nei casi tassativamente previsti da questa norma; pertanto la fungibilità non consente il doppio utilizzo dei giorni già valutati in altro ordine

  • art. 69‑bis Ord. pen.

    Richiamato come modello procedimentale che il magistrato di sorveglianza deve seguire nell'eventuale applicazione della liberazione anticipata quando ricevuta la trasmissione ex art. 656 comma 4‑bis

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • art. 663 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma la Corte non ha ritenuto questa disposizione decisiva rispetto al motivo di ricorso fondato sul calcolo delle detrazioni e sulla fungibilità

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 4‑bis, solo quando le detrazioni per liberazione anticipata riferibili alla specifica pena oggetto dell'ordine di esecuzione riducono effettivamente la pena residua entro i limiti del comma 5
  • I periodi di detenzione già utilizzati e valutati in un diverso e precedente ordine di esecuzione (anche ai fini della fungibilità) non possono essere "riutilizzati" per ottenere ulteriori detrazioni o la sospensione dell'esecuzione in un altro titolo esecutivo ormai esaurito
  • La fungibilità dei periodi di pena è ammessa solamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 657 c.p.p.; l'interpretazione giurisprudenziale vieta il duplice utilizzo dei medesimi giorni per finalità di liberazione anticipata
  • Se dopo il ricalcolo (comprensivo delle detrazioni ammesse) la pena residua resta entro i limiti normativi, il procedimento per le misure alternative deve essere avviato secondo il modello di cui all'art. 69‑bis Ord. pen.; in assenza di presentazione o inammissibilità dell'istanza, l'esecuzione procede immediatamente
  • In casi analoghi, il ricorso in Cassazione contro il diniego basato sulla esclusione di periodi già valutati difficilmente avrà successo se la corte di merito ha correttamente applicato i principi di fungibilità consolidati in giurisprudenza

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