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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36302/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo di somme e beni disposti dal GIP in relazione a plurimi reati (tra cui associazione a delinquere, reati tributari e false comunicazioni sociali). Il ricorrente censura: 1) omessa e meramente apparente motivazione del Tribunale del riesame in ordine al fumus delicti e alla mancata valutazione puntuale delle specifiche censure difensive circa l'assenza di un contributo partecipativo concreto del professionista; 2) errata determinazione del "profitto del reato" nell'ambito dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, avendo il Tribunale equiparato il profitto all'intero debito societario anziché al valore dei beni effettivamente sottratti alla garanzia; 3) erronea configurazione della condotta di sottrazione fraudolenta connessa alla sola cancellazione dal registro delle imprese, senza indicazione di atti dispositivi concreti; 4) inclusione ingiustificata nell'ammontare confiscabile della somma di €25.000,00 riferita al reato di cui all'art. 2621 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza del Tribunale del riesame presenta motivazione del tutto apparente in punto di fumus delicti, essendosi limitata a richiamare genericamente categorie di fonti probatorie senza indicare, neppure sinteticamente, gli elementi individualizzanti che colleghino l'indagato ai reati contestati (in particolare rispetto al ruolo a lui attribuito). Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo giudizio. I restanti motivi, essendo dipendenti da quello assorbente, sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Fattispecie associativa richiamata nella rubrica; la Corte rileva che, anche in presenza di contestazione associativa, il giudice del riesame deve indicare in modo anche succinto gli elementi che connotano il coinvolgimento individuale dell'indagato.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: la motivazione del sequestro deve specificare gli indici di partecipazione riferibili all'imputato.

  • art. 348-ter c.p.

    Norma richiamata tra le contestazioni; la Corte richiede valutazione puntuale degli elementi indiziari anche rispetto a ipotesi plurali e complesse.

  • art. 348-terl c.p.

    Richiamata nella rubrica; non muta il principio che per misure reali occorre motivazione adeguata e individualizzata.

  • art. 648-ter c.p.

    Ricorrenza di reato fallimentare/appropriazione indebita collegata a distacchi patrimoniali: la Corte sottolinea che non sono sufficienti affermazioni generiche, occorre collegare concretamente gli atti ai beni sottratti.

  • art. 2621 c.c.

    Falsa comunicazione sociale contestata per una somma di €25.000,00; la Corte non decide nel merito ma sottolinea che l'inclusione nell'ammontare sequestrabile richiede adeguata motivazione.

  • art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Riferimento normativo tra le contestazioni in materia di reati tributari; l'accertamento del profitto ai fini del sequestro deve essere basato su elementi concreti e motivati.

  • art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamata nelle imputazioni; il controllo del Tribunale del riesame deve valutare anche le confutazioni difensive specificamente dedotte.

  • art. 11 D.Lgs. n. 74/2000

    Riguarda la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: nell'ordinanza il Tribunale era stato censurato per aver equiparato il profitto del reato al complessivo debito societario piuttosto che al valore dei beni sottratti alla garanzia; la Corte indica che tale questione rileva sul piano sostanziale ma qui il vizio principale è di motivazione insufficiente.

  • Principio di diritto della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso e altri richiami)

    Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013; Sez. 3, n. 58008 dell'11/10/2018

    Il sequestro preventivo richiede un percorso motivazionale più stringente rispetto a quello delle misure personali: il giudice del riesame deve valutare e motivare le risultanze probatorie e le confutazioni difensive, poiché la mancata o meramente apparente motivazione comporta l'annullamento.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare un sequestro preventivo il giudice deve motivare in modo concreto e, seppur succinto, gli elementi che colleghino l'indagato ai reati contestati; riferimenti generici a categorie probatorie non sono sufficienti.
  • In presenza di contestazioni complesse (associazioni, concorso, reati tributari) il giudice del riesame ha l'onere di esaminare e valutare anche le specifiche argomentazioni difensive che possono incidere sul fumus delicti.
  • Il "profitto del reato" ai fini del sequestro per equivalente va determinato con riferimento agli elementi effettivi di vantaggio patrimoniale riconducibili al reato (es. valore dei beni sottratti alla garanzia) e non meramente all'ammontare del debito tributario, salvo che non sussista coincidenza dimostrata tra le due misure.
  • La mera cancellazione dal registro delle imprese non è di per sé un atto dispositvo idoneo a rendere inefficace la procedura di riscossione: occorre provare atti dispositivi materiali o giuridici che abbiano concretamente sottratto beni alla garanzia.
  • Per la responsabilità di un professionista (es. commercialista) non bastano le ordinarie incombenze o inadempienze: deve emergere un contributo causale, fattivo e consapevole volto all'alterazione dichiarativa o alla certificazione di crediti tributari.
  • Quando la motivazione del provvedimento cautelare è insufficiente il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, mentre i profili sostanziali possono essere nuovamente esaminati dal giudice di merito con adeguata argomentazione.

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