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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32530/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il detentore/occupante di alcuni locali siti in un immobile per ottenerne il rilascio, allegando di esserne proprietario in forza di un contratto di compravendita del 2000. Dopo la morte del convenuto, il processo era stato riassunto nei confronti degli eredi, i quali avevano chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attore; la Corte d'appello, invece, aveva riqualificato la domanda come azione di rivendicazione e aveva ritenuto insufficiente la prova offerta dall'attore, pretendendo la dimostrazione di un acquisto a titolo originario. Con il ricorso per cassazione l'attore ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la riqualificazione della domanda in rivendicazione, sostenendo che si trattasse di azione personale di rilascio fondata su titolo derivativo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 948 c.c., lamentando che la Corte territoriale gli avesse imposto un onere probatorio troppo gravoso e non avesse considerato che la prova della proprietà poteva desumersi anche dal riconoscimento o dalla mancata contestazione del titolo da parte dei convenuti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda era correttamente sussumibile nello schema della rivendicazione, ma ha accolto il secondo, rilevando che la Corte d'appello non aveva verificato se le difese dei convenuti avessero implicitamente o esplicitamente riconosciuto la precedente appartenenza del bene ai danti causa dell'attore, circostanza che può attenuare il rigore dell'onere probatorio del rivendicante.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio il giudice dovrà verificare se i convenuti abbiano riconosciuto, anche implicitamente, o comunque non contestato specificamente, l'appartenenza del bene ai danti causa dell'attore al momento dell'inizio del possesso invocato per usucapione.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    La domanda volta a ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo, senza allegare il venir meno di un precedente rapporto che giustificasse la detenzione, va inquadrata nello schema della rivendicazione; nell'azione di rivendicazione il proprietario deve provare il proprio diritto, ma il rigore dell'onere probatorio può essere attenuato in presenza di riconoscimento o mancata contestazione della precedente appartenenza del bene.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati non determina incompatibilità a far parte del collegio giudicante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il consigliere che ha formulato la proposta può partecipare al collegio investito della decisione in camera di consiglio.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La partecipazione al collegio del consigliere autore della proposta non integra incompatibilità ai fini della norma richiamata.

  • art. 52 c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità del giudice che abbia solo formulato una proposta non decisoria nel procedimento accelerato.

Massime di principio

  • La domanda con cui si chiede il rilascio di un immobile asseritamente occupato senza titolo, senza collegarla alla cessazione di un precedente rapporto che giustificava la detenzione, va qualificata come azione di rivendicazione e non come mera azione personale di restituzione.
  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà, ma l'onere probatorio può risultare attenuato se il convenuto, nel dedurre l'usucapione, abbia riconosciuto o non contestato l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa nel momento iniziale del possesso.
  • La mera allegazione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione non basta di per sé a esonerare il rivendicante dalla prova del proprio titolo; occorre verificare se le difese avversarie comportino un riconoscimento della precedente appartenenza idoneo a incidere sul rigore probatorio.
  • Se il convenuto oppone un possesso ad usucapionem iniziato in epoca successiva al titolo dell'attore, il tema di prova si concentra sull'attualità dell'appartenenza del bene e sull'eventuale maturazione dell'usucapione, ma la posizione dell'attore resta soggetta alla prova del proprio diritto nei limiti elaborati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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