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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 26 aprile 2024, n. 497

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 26 aprile 2024, n. 497, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che sia il ricorso sia il titolo esecutivo erano stati notificati a un indirizzo PEC presente nell’indice IPA, ma non nell’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, richiamato dall’art. 16-ter, comma 1-ter, dello stesso decreto per le notifiche degli atti processuali. Le ricorrenti hanno successivamente provveduto a notificare il ricorso e la sentenza da ottemperare a mezzo ufficiale giudiziario. Tuttavia, il ricorso era stato comunque proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La successiva rinnovazione della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario non ha eliminato il difetto temporale originario, poiché il giudizio di ottemperanza era stato introdotto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice ha applicato l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ritenendo che tale termine condizioni non soltanto l’esecuzione forzata, ma anche la proponibilità del giudizio di ottemperanza. Non vi è stata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è inammissibile se proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione valida del titolo esecutivo e condiziona la proponibilità stessa del giudizio di ottemperanza, non soltanto l’esecuzione forzata.
  • La successiva rinnovazione della notificazione del ricorso e del titolo non sana l’inammissibilità derivante dall’introduzione originaria del giudizio prima della scadenza del termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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