Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32216/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 29 dicembre 2025, depositata il 31 dicembre 2025, che aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha rilevato, in via dirimente, che il provvedimento di rigetto era stato comunicato al richiedente, domiciliato presso il difensore, e al difensore stesso mediante PEC il 7 gennaio 2026. Il termine di venti giorni previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002 decorreva da tale comunicazione e scadeva il 27 gennaio 2026. Poiché il ricorso per cassazione era stato depositato il 6 febbraio 2026, esso risultava tardivo. La Corte ha pertanto dichiarato l'inammissibilità senza formalità, senza esaminare eventuali ulteriori questioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il deposito era avvenuto oltre il termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002

    termine di venti giorni per proporre impugnazione

    Il termine per impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorre dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità dichiarata senza formalità

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    in vigore dal 3 agosto 2017

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata in relazione alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposto entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di rigetto, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002.
  • Il deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare le censure eventualmente proposte nel merito.
  • Quando la causa di inammissibilità è determinata da colpa del ricorrente e non emergono elementi idonei a escluderla, l'inammissibilità comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.