Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni rese in favore di una cooperativa. La cooperativa propose opposizione al decreto, accolta dal giudice di pace; in appello, il tribunale riformò la decisione e rigettò l'opposizione, ritenendo: a) che l'appello non fosse inammissibile per novità delle domande; b) che non vi fosse indebita parcellizzazione del credito, perché la documentazione faceva emergere una pluralità di incarichi distinti e autonomi; c) che il credito fosse provato da un preavviso di parcella sottoscritto per presa visione e accettazione dal legale rappresentante della cooperativa, con conseguente inversione dell'onere probatorio; d) che i pagamenti documentati dalla cooperativa fossero imputabili ad altre prestazioni. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi: il primo sulla pretesa novità delle domande in appello e sull'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; il secondo, centrale, sulla violazione del divieto di frazionamento del credito, sostenendo che vi fosse un unico rapporto professionale pluriennale e che i numerosi ricorsi monitori fondati su preavvisi di parcella identici fossero abusivi; il terzo sul preteso giudicato esterno sulla questione dell'unicità del rapporto e dell'improponibilità; i restanti motivi su valutazione delle prove, imputazione dei pagamenti, compensazione, data certa dei documenti, interpretazione del preavviso di parcella, poteri del presidente della cooperativa, eccezione di inadempimento, mancanza del parere di congruità e disciplina degli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse errato nel limitarsi a verificare se esistesse o meno un unico incarico professionale. La Cassazione ha chiarito che il divieto di frazionamento riguarda non solo il singolo credito scisso in più azioni, ma anche crediti distinti e analoghi, nati nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti e fondati su fatti costitutivi analoghi, quando la loro separata proposizione comporti duplicazione istruttoria, dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale e rischio di giudicati contrastanti, salvo un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela frazionata. È stato quindi enunciato un principio di diritto che riconduce il concetto di "medesimo rapporto di durata" a una relazione di fatto tra le parti e interpreta "medesimo fatto costitutivo" in senso di fatto analogo, non identico. Il terzo motivo è stato rigettato perché la questione processuale dell'improponibilità non è coperta da giudicato esterno con efficacia preclusiva in altro giudizio. I motivi dal quarto al tredicesimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la novità delle domande in appello e la conseguente inammissibilità/improponibilità dell'impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità dell'appello.
Norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione articolati dalla cooperativa.
Richiamato per fondare il divieto di frazionamento del credito e il dovere di correttezza nell'esercizio delle azioni giudiziarie.
Richiamato per il dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella fase giudiziale.
Invocato dalla ricorrente per lamentare errata valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la preclusione derivante dal giudicato esterno, esclusa dalla Corte.
Richiamato nei motivi relativi all'eccezione di pagamento e di inadempimento.
Richiamato in tema di imputazione dei pagamenti eseguiti dalla cooperativa.
Richiamato in relazione all'effetto del riconoscimento del debito e all'asserita inversione dell'onere della prova.
Invocato per contestare la data certa dei documenti prodotti dal professionista.
Richiamati per censurare l'interpretazione del preavviso di parcella e della clausola 'per presa visione e accettazione'.
Richiamato come criterio interpretativo favorevole alla parte che non ha predisposto il testo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri del presidente della cooperativa di impegnare l'ente.
Richiamato in relazione alla disciplina applicabile alle cooperative e ai poteri degli organi sociali.
Richiamato per l'eccezione di inadempimento opposta dalla cooperativa.
Richiamato per lamentare la mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale nel procedimento monitorio.
Richiamato per contestare la debenza e la disciplina degli interessi moratori riconosciuti.
Richiamato nel principio di diritto finale, per affermare la possibilità di riproporre unitariamente in cumulo oggettivo le domande relative agli analoghi crediti.
Richiamato dalla Corte come norma che impone al giudice di indicare alle parti la questione dell'interesse al frazionamento e, se del caso, assegnare i termini difensivi.
Richiamato per il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio relativa all'interesse al frazionamento.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dei doveri di solidarietà, buona fede e correttezza anche nella fase processuale.
Richiamato per il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Richiamato nei motivi sulla prova del credito e dei pagamenti.
Richiamato dal tribunale come base dell'inversione dell'onere della prova per effetto del riconoscimento del debito; la Corte ne riporta l'applicazione del giudice di merito.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di dichiarazione di riconoscimento del debito.
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 2909 c.c. per il giudicato formale e sostanziale.
Massime di principio
- Il divieto di frazionamento della pretesa creditoria non riguarda solo la scissione di un unico credito in più azioni, ma può estendersi anche a crediti distinti e analoghi, se nati nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti e se la separata azione comporta duplicazione istruttoria, dispersione della conoscenza della vicenda e rischio di giudicati contrastanti.
- Nel valutare la proponibilità separata di domande di pagamento relative a prestazioni successive o a incarichi analoghi, il giudice deve considerare la relazione di fatto tra le parti e non limitarsi alla qualificazione tecnico-formale di un unico rapporto contrattuale ex art. 1173 c.c.; il 'medesimo rapporto di durata' va inteso in senso storico-fenomenologico.
- L'espressione 'medesimo fatto costitutivo' va letta in senso non identitario ma qualitativo: rilevano fatti costitutivi analoghi, anche se storicamente distinti, quando siano idonei a fondare crediti giuridicamente eguali.
- La separata proposizione di domande relative a crediti analoghi è ammessa solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in difetto, la domanda è improponibile.
- L'eccezione di improponibilità per indebito frazionamento ha natura processuale e non produce un giudicato esterno idoneo a vincolare altri giudizi tra le stesse parti sulla medesima questione.
- In presenza di più crediti derivanti da una medesima relazione unitaria, la trattazione congiunta è preferibile per evitare aggravamento della posizione del debitore, duplicazioni di spese e possibili imputazioni incoerenti dei pagamenti.
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