Cassazione Penale, Ordinanza n. 06469/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800, oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Il ricorso censurava, con il primo, secondo e quarto motivo, l'asserita erronea qualificazione giuridica dei fatti e il vizio di motivazione, lamentando anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tali doglianze, secondo la Corte, erano però generiche e prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto, oltre a risolversi nella riproposizione della tesi dell'appropriazione indebita, già riqualificata in primo grado come furto. Con il terzo motivo si contestava la legittimazione dell'amministratore di condominio a costituirsi parte civile, ma la questione era stata introdotta per la prima volta in cassazione, mentre in appello si era discusso soltanto della ritualità della querela, già ritenuta correttamente sussistente dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come originaria qualificazione giuridica contestata dal ricorrente; la Corte rileva che i fatti erano stati già riqualificati in primo grado nel diverso reato di furto e che la doglianza in cassazione si limitava a riproporre la tesi dell'appropriazione indebita.
Norma implicita di riferimento alla qualificazione definitiva dei fatti come furto, confermata dalla sentenza impugnata e non specificamente censurata in modo ammissibile.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la qualificazione giuridica del fatto, senza indicare puntuali ragioni di diritto e specifici dati di fatto idonei a sorreggere la censura.
- La doglianza che si risolva nella mera riproposizione della tesi già disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifica e non supera il vaglio di ammissibilità.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile se costituita.
Come è indicizzato
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