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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32632/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una insegnante di sostegno, dopo circa dodici anni di servizio precario e poi l'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 107 del 2015, domandava di poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 e, in particolare, di trasferirsi su posto comune. I decreti ministeriali applicativi subordinavano tale possibilità al previo compimento di un vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno. La docente sosteneva che il servizio preruolo svolto come insegnante di sostegno dovesse essere computato ai fini del quinquennio e che la disciplina interna fosse incompatibile con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 127 del d.lgs. n. 297 del 1994, della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2015 e dell'art. 101 Cost., nonché l'uso improprio del potere di disapplicazione del diritto interno. Hanno sostenuto che il vincolo quinquennale servisse a garantire la continuità didattica degli alunni disabili, che la clausola europea non imponeva di disapplicare la normativa interna e che la lavoratrice aveva comunque sottoscritto il contratto conoscendo il vincolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini del computo del quinquennio previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, debba essere considerata anche l'anzianità maturata come insegnante di sostegno in forza di precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la stessa prestazione lavorativa. La Corte ha valorizzato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura del personale a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di differenziazione; ha poi osservato che, nel caso concreto, l'amministrazione non aveva allegato né provato ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento. Le deduzioni relative a esigenze organizzative e alla continuità didattica degli alunni disabili sono state ritenute non sufficienti a legittimare il diverso trattamento. Nessuna pronuncia è stata emessa sulle spese per la mancata difesa dell'intimata; escluso anche il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura pubblica delle amministrazioni ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 127 del d.lgs. n. 297 del 1994

    Richiamato dai ricorrenti come base del vincolo quinquennale, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il computo del periodo quinquennale debba includere anche il servizio preruolo svolto nella stessa mansione a tempo determinato.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È norma di diretta applicazione che impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità maturata a termine ai fini della progressione e degli sviluppi di carriera, salvo ragioni oggettive; la Corte l'ha applicata anche al caso dell'insegnante di sostegno.

  • art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere l'applicazione dei principi eurounitari sul divieto di discriminazione.

  • art. 101 Cost.

    Invocato dalle amministrazioni per contestare la disapplicazione del diritto interno, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975

    "predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417"

    È la disposizione che prevede il vincolo di permanenza quinquennale nel sostegno; la Corte ne ha dato una lettura coordinata con il principio di parità di trattamento, includendo nel computo anche il servizio pregresso a termine.

  • art. 75 del d.P.R. n. 417 del 1974

    Richiamato in via di rinvio dall'art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297 del 1994

    Richiamato in giurisprudenza come conferma della scelta legislativa di valorizzare il servizio non di ruolo sulla base del titolo di studio, senza differenziare in modo sostanziale tra insegnanti di sostegno e docenti ordinari.

  • art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999

    Richiamato come norma che non ha carattere innovativo ma rende esplicito un precetto già desumibile dal testo unico.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non accolto come ostativo alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto UE.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico a termine, l'anzianità maturata in base a contratti a tempo determinato deve essere computata, alle condizioni previste dalla disciplina eurounitaria, nella stessa misura riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, salvo che l'amministrazione provi specifiche ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento.
  • Quando una disposizione interna subordina un beneficio o una progressione a un determinato periodo di servizio effettivo in ruolo, il servizio preruolo svolto nella medesima mansione può essere computato se la prestazione resa è identica e non emergono ragioni oggettive di differenziazione.
  • L'onere di allegare e provare le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato grava sulla pubblica amministrazione che invochi la deroga.
  • Esigenze organizzative generiche o la richiamata tutela della continuità didattica non sono, di per sé sole, sufficienti a fondare una disparità di trattamento se non si dimostra concretamente perché esse impediscano il riconoscimento del servizio pregresso.
  • La scelta legislativa di considerare il solo possesso del titolo di studio per il riconoscimento del servizio non di ruolo esprime una disciplina non differenziata tra insegnanti di sostegno e docenti ordinari, quando le prestazioni svolte siano sostanzialmente omogenee.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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