Cassazione Penale, Ordinanza n. 16397/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte di appello)
La controversia
L'imputato aveva impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui era stato condannato alla sola pena dell'ammenda di euro 150 per il reato di cui all'art. 651 c.p. Il ricorso per cassazione contestava la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ma dal testo emerge che lo stesso ricorrente confermava di avere effettivamente voluto proporre appello, pur trattandosi di mezzo non consentito dalla legge per quel tipo di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello, perché la condanna era stata pronunciata con sola pena dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., la sentenza era inappellabile. Poiché dall'atto risultava che il ricorrente aveva consapevolmente proposto appello, cioè un mezzo di gravame non consentito, è stata confermata l'inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna di primo grado, senza ulteriori precisazioni nel testo
"sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda [...]"
le sentenze di condanna alla sola ammenda non sono appellabili; l'impugnazione esperibile deve essere individuata secondo legge
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla statuizione finale
Massime di principio
- È inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge quando dall'atto emerga che la parte ha effettivamente voluto e consapevolmente denominato quel mezzo non consentito.
- Le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda sono inappellabili; contro di esse non può essere proposto appello.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione rileva non solo il contenuto formale dell'atto, ma anche la chiara volontà della parte di utilizzare un rimedio processuale non previsto.
- La proposizione di un'impugnazione inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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