Cassazione Civile, Ordinanza n. 28850/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da rapporti di vicinato tra fondi confinanti. In primo grado la proprietaria di un immobile aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti, da un lato, dalla realizzazione di una tettoia ritenuta abusiva e dalla violazione delle distanze legali, dall’altro dall’inserimento di una trave in un muro di confine che la controparte considerava comune. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande reciproche e aveva riconosciuto anche un controcredito per danni da infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dall’immobile dell’attrice. In appello la domanda principale era stata respinta, era stato accolto l’appello incidentale dei convenuti e la proprietaria era stata condannata anche per lite temeraria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. per avere la corte territoriale escluso il danno da violazione delle distanze nonostante, a suo dire, il danno fosse in re ipsa; 2) violazione degli artt. 880 e 884 c.c. e della disciplina antisismica per avere applicato la presunzione di comunione del muro senza verificare che il muro dividesse un edificio da un cortile e senza accertare se l’area fosse soggetta a normativa speciale; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione al rigetto/accoglimento della pretesa risarcitoria per i danni alla parete e ai calcinacci; 4) omesso esame di un fatto decisivo in punto di lite temeraria e spese, perché la domanda era stata proposta su una violazione delle distanze riferita a opere già smantellate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo nei termini indicati, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sul punto del danno da violazione delle distanze, spiegando che la presunzione di danno può essere superata quando il giudice accerti, con valutazione di merito, che per le peculiarità dello stato dei luoghi il pregiudizio va escluso; ha invece censurato la decisione sulla comunione del muro e sull’applicabilità dell’art. 884 c.c., perché la presunzione di comunione ex art. 880 c.c. opera solo in presenza di fondi omogenei ed è superabile da prova contraria, mentre nel caso concreto non risultava adeguatamente accertata né la natura del muro né la possibile incidenza della disciplina speciale per le zone sismiche. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le risultanze istruttorie e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla tutela conseguente alla violazione delle distanze legali; la Corte non esclude in astratto il risarcimento, ma precisa che il danno può essere escluso in concreto se superata la presunzione
richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni; la Corte ribadisce che la violazione può dar luogo a presunzione di danno, salvo prova contraria
la presunzione di comunione del muro divisorio opera solo se il muro svolge funzione divisoria tra fondi omogenei ed è superabile da accertamento contrario
la facoltà del comproprietario di immettere travi nel muro comune presuppone l’effettiva comunione del muro e la sua sottoposizione alla disciplina codicistica generale
richiamato per affermare che, se il muro è costruito interamente su una sola area, la presunzione di comunione è vinta e si può configurare acquisto per accessione
le presunzioni semplici richiedono fatti noti certi e concreti; è inammissibile una presunzione di secondo grado fondata su altra presunzione
richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno patrimoniale, ma le censure ulteriori sono rimaste assorbite
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata per articolare i primi tre motivi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiamata per il quarto motivo e, nella motivazione, quale limite al sindacato sul fatto
richiamato per la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale
legge n. 1684 del 1962, artt. 6, comma 4, e 9, comma 3
la Corte osserva che nelle zone soggette a tale legge non trovano applicazione le disposizioni generali degli artt. 884, 874 e 876 c.c.
richiamati, insieme all’art. 884 c.c., come norme generali non applicabili nelle zone soggette alla legge antisismica indicata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che l’accertamento dello stato dei luoghi e della natura del muro è attività di merito non sindacabile se adeguatamente motivata
Massime di principio
- In tema di violazione delle distanze legali, il danno può presumersi esistente in ragione della lesione del diritto di proprietà, ma la presunzione è superabile quando risulti, per le peculiarità concrete dei luoghi e della lesione, che il pregiudizio sia in realtà escluso.
- La presunzione di comunione del muro divisorio opera solo se il muro assolve effettivamente funzione divisoria tra fondi omogenei; se vi sono elementi contrari, il giudice deve verificare la situazione concreta e non può fondare la decisione su una presunzione di secondo grado.
- Non è consentito costruire una presunzione su un’altra presunzione: le presunzioni semplici devono poggiare su fatti noti certi e concreti, non su un fatto già presunto.
- Nell’accertare la comunione del muro e il diritto di immettervi elementi strutturali, il giudice di merito deve verificare la natura effettiva del manufatto e, ove dedotta, l’eventuale applicazione di una disciplina speciale per aree soggette a normativa antisismica.
- L’accertamento della natura del muro, della sismicità dell’area e delle conseguenze risarcitorie è riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi.
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