Cassazione Penale, Ordinanza n. 25791/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per più capi di imputazione, dichiarando non doversi procedere solo per uno dei capi per intervenuta remissione di querela. Con un unico motivo la difesa ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della remissione espressa già dichiarata per un capo, ma avrebbe dovuto considerare come remissione tacita della querela anche la mancata comparizione della persona offesa in relazione a un ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6. La difesa ha richiamato la nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 c.p. dopo la riforma Cartabia e un precedente delle Sezioni Unite del 2016 sulla rilevanza della mancata comparizione della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è proponibile solo per i casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre, con tale mezzo, la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre, la tesi difensiva richiedeva un accertamento di fatto — ossia verificare se la persona offesa, citata come testimone, non fosse comparsa senza giustificato motivo — attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. scaturente dalla riforma cd. "Cartabia"
invocato dalla difesa come base per ritenere configurabile la remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa.
mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che, nel patteggiamento, la deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento non è ammessa fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende
regola la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
introdotto dalla I. n. 103 del 2017
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che circoscrive l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
riforma "Cartabia"
richiamata dalla difesa come modifica normativa rilevante per la remissione tacita della querela.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito utilizzare il ricorso per censurare, in via generale, il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La deduzione della remissione tacita della querela, quando dipenda dalla mancata comparizione della persona offesa quale testimone, presuppone un accertamento fattuale sulla giustificazione dell'assenza; tale verifica non può essere compiuta in sede di legittimità.
- Le questioni che richiedono una rivalutazione del fatto o delle circostanze processuali non possono essere introdotte in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se eccedono i motivi tassativamente consentiti dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
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Con un unico motivo la difesa ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della remissione espressa già dichiarata per un capo, ma avrebbe dovuto considerare come remissione tacita della querela anche la mancata comparizione della persona offesa in relazione a un ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6. La difesa ha richiamato la nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 c.p. dopo la riforma Cartabia e un precedente delle Sezioni Unite del 2016 sulla rilevanza della mancata comparizione della persona offesa.","risultato":"La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è proponibile solo per i casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre, con tale mezzo, la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre, la tesi difensiva richiedeva un accertamento di fatto — ossia verificare se la persona offesa, citata come testimone, non fosse comparsa senza giustificato motivo — attività preclusa in sede di legittimità. 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