Ordinanza n. 218/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del Comune di Sant'Angelo a Cupolo -Settore 3 servizio al territorio, reg. gen. n. 15 del 17/07/2025-reg. set. n. 59 del 17/07/2025; relazione di sopralluogo effettuata in sito ignoti numero e data, dai tecnici comunali; ogni qualsiasi atto antecedente, conseguente e o comunque connesso a quelli che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e avvio allo smaltimento di rifiuti e contestazione dell'abusività di interventi edilizi, adottata ai sensi dell'art. 192 del codice dell'ambiente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Sant'Angelo a Cupolo e la relazione di sopralluogo presupposta. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza del dirigente comunale all'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 192 del codice dell'ambiente, sostenendo che la competenza spetterebbe al sindaco. Ha inoltre contestato l'accertamento dell'abusività degli interventi eseguiti, affermando l'esistenza di diversi titoli edilizi che l'amministrazione non avrebbe considerato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, favorevole la prognosi del ricorso. Quanto alla censura di incompetenza, ha rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene attribuita al sindaco la competenza per l'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 192 del codice dell'ambiente, anziché al dirigente. Quanto alla contestata abusività degli interventi edilizi, ha ravvisato la necessità di un approfondimento nella fase di merito, poiché la ricorrente ha dedotto l'esistenza di titoli edilizi non esaminati dall'amministrazione. Ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione della natura del provvedimento impugnato e dell'opportunità di mantenere integra la situazione fino alla decisione, ha accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia dell'ordinanza e fissato l'udienza pubblica di merito del 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La competenza all'adozione dell'ordinanza in materia di abbandono e rimozione dei rifiuti è stata ritenuta, secondo la giurisprudenza prevalente richiamata dal TAR, spettante al sindaco e non al dirigente comunale.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, sulla cui base il TAR ha valutato la prognosi favorevole del ricorso e il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa all'incompetenza dell'organo che ha adottato un'ordinanza ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 può fondare una prognosi favorevole quando l'atto sia stato adottato da un dirigente, poiché la competenza è ritenuta spettante al sindaco secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente richiamato dal giudice.
- Quando il destinatario di un'ordinanza amministrativa contesta l'abusività di interventi edilizi deducendo l'esistenza di titoli abilitativi non considerati, la legittimità dell'accertamento richiede un approfondimento istruttorio incompatibile con la sommaria cognizione cautelare.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza è giustificata quando la prognosi sul ricorso sia favorevole e la natura degli effetti dell'atto determini un periculum in mora, rendendo opportuno mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
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