Cassazione Penale, Sentenza n. 18155/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Carpi impugna la sentenza che lo condannava per truffa continuata (art. 640 c.p.). Primo motivo: eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità per la truffa contestata al capo 3), sostenendo che la querela era stata proposta da soggetto non legittimato (la figlia della persona offesa) e che la giurisprudenza che legittima il dipendente a querelare si riferisce al furto e non alla truffa. Secondo motivo: censura la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena determinata per continuazione, ritenendo la motivazione apparente e non valutato l'elevato danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato al capo 1), dichiarando estinto quel reato per remissione della querela (la persona offesa Marco Berganti ha rimesso la querela e l'imputato l'ha accettata), e ha annullato senza rinvio la parte corrispondente della sentenza. Quanto al primo motivo (legittimazione della querela presentata dalla dipendente della tabaccheria), la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha confermato l'orientamento secondo cui, nei reati di truffa commessi nell'ambito di una transazione commerciale, il dipendente che ha materialmente gestito la vendita è legittimato a proporre querela. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e aspecifico e quindi inammissibile per mancanza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p. Infine, essendo venuta meno una delle imputazioni, la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena residua in relazione al capo 3), alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di truffa, oggetto dell'imputazione; nel caso concreto il giudice ha valutato le problematiche di procedibilità e remissione della querela relative a tale fattispecie
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimento utilizzato per escludere la pronuncia liberatoria nel merito e per spiegare che, in mancanza dei presupposti per una pronuncia di questo tipo, la remissione della querela estingue il reato procedibile a querela
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata per richiedere la specificità del ricorso per cassazione: il motivo deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle censure; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di tale specificità
Criteri per la determinazione della pena che il giudice di merito dovrà nuovamente applicare al momento del rinvio, in relazione al residuo quadro sanzionatorio dopo l'esclusione di una delle imputazioni
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato quando si tratta di una fattispecie procedibile a querela e la remissione è validamente accettata dal querelato; in tal caso la sentenza di condanna deve essere annullata per la parte relativa al reato estinto
- Nei delitti commessi nell'ambito di operazioni commerciali (anche per truffa) la legittimazione a proporre querela può spettare non solo al titolare dell'impresa ma anche al dipendente che abbia materialmente gestito la transazione viziata dall'inganno, avendo un interesse immediato e concreto alla repressione del fatto
- In Cassazione i motivi devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili
- Se una imputazione viene eliminata o estinta, il giudice di merito deve rideterminare la pena in relazione al residuo quadro delle imputazioni applicando i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione può disporre il rinvio per tale ricalcolo
- Nel contestare la legittimazione del querelante è necessario distinguere in concreto le caratteristiche della fattispecie (es. differenza tra sottrazione materiale nel furto e l'inganno nella truffa): tuttavia la giurisprudenza può riconoscere la legittimazione del dipendente anche per la truffa quando costui abbia gestito direttamente l'operazione commerciale
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