Cassazione Penale, Ordinanza n. 08778/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva già parzialmente riformato la condanna solo quanto al trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma nel suo esito sostanziale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur confermando la condanna per tentato furto in abitazione, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena. Con un solo motivo ha censurato la graduazione del trattamento sanzionatorio e il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sostanzialmente riproponendo censure già sollevate in appello e ritenute infondate. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione di merito della pena e del bilanciamento tra circostanze, operazione non consentita in sede di legittimità, oltre a essere manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva motivato in modo non arbitrario valorizzando anche i numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici.
Norme richiamate
artt. 56 e 624-bis, comma 2, c.p.
Individuano il delitto contestato, nella forma del tentativo di furto in abitazione.
Richiamati come parametri legali cui deve conformarsi la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la scelta sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, solleciti una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena o sul diniego delle attenuanti generiche.
- Il giudice di merito può valorizzare legittimamente i precedenti penali, anche specifici, quale indice della capacità a delinquere ai fini della graduazione della pena e del giudizio di bilanciamento, purché dia conto della valutazione in modo non arbitrario.
- La riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello, senza apportare elementi nuovi o specifiche ragioni di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
Come è indicizzato
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