Cassazione Civile, Ordinanza n. 22644/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita di macchinari per la produzione di cioccolato. L'acquirente agì in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice, lamentando la mancata consegna nei termini dei lay-out necessari. La venditrice resistette e propose domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, sostenendo di avere segnalato che l'impianto elettrico disponibile aveva un voltaggio diverso da quello richiesto dai macchinari e di essersi resa disponibile ad apportare le modifiche necessarie, invitando la controparte a procurarsi un trasformatore e a comunicare i dati dell'impianto; poiché tali informazioni non sarebbero pervenute, inviò diffida ad adempiere rimasta senza effetto. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale, ritenendo imputabile all'acquirente l'inadempimento e condannandolo al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni ricevuti. La Corte d'appello confermò la decisione. Il soccombente propose poi ricorso per cassazione deducendo, nei primi due motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe usato formule generiche e un richiamo indistinto alla documentazione e a un non meglio precisato lavoro di adeguamento del macchinario. La Corte di cassazione dichiarò inammissibile quel ricorso. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza di cassazione fosse viziata da errore di fatto perché avrebbe omesso di considerare l'autonoma censura di motivazione apparente, trattandola invece come mera richiesta di rivalutazione del merito; in sostanza, si deduce che la Corte avrebbe frainteso la portata delle doglianze e non avrebbe esaminato effettivamente il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la revocazione fosse inammissibile perché il vizio dedotto non integrava un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio nell'interpretazione e valutazione dei motivi di ricorso. Ha osservato che nell'ordinanza oggetto di revocazione i motivi relativi alla motivazione apparente erano stati effettivamente esaminati e respinti, poiché la Corte aveva preso atto della motivazione della sentenza d'appello, fondata sulle prove documentali e testimoniali e sulla condotta collaborativa mancata dell'acquirente. Poiché l'errore revocatorio presuppone l'omesso esame di un motivo per erronea supposizione che esso non sia stato proposto, e non già una diversa valutazione della sua portata, la domanda è stata dichiarata inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo non controverso; non ricorre quando si contesti la valutazione o l'interpretazione del motivo già esaminato.
il rimedio revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione è circoscritto ai casi di errore di fatto e non può essere usato per rimettere in discussione errori di giudizio.
viene richiamato nel contesto della disciplina processuale applicabile alla decisione camerale dei ricorsi per revocazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
la riforma viene richiamata per affermare l'applicabilità delle nuove regole processuali alla trattazione in camera di consiglio.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
norma transitoria richiamata per stabilire l'applicabilità del nuovo regime processuale alla causa, in ragione della data della camera di consiglio.
art. 391-bis c.p.c. previgente
non è più riprodotta la regola che subordinava la trattazione in pubblica udienza alla declaratoria di ammissibilità della revocazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione ricorre solo se il giudice abbia supposto inesistente un motivo di ricorso in realtà proposto, oppure viceversa esistente un fatto processuale che dagli atti risulti incontestabilmente escluso o accertato.
- Non integra errore di fatto la censura che, sotto l'etichetta di revocazione, contesti la lettura data dalla Corte al motivo di ricorso o la sua rilevanza argomentativa: in tal caso si deduce un errore di giudizio, non revocabile.
- La revocazione non è ammissibile quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato il motivo dedotto, anche se il ricorrente ritenga la motivazione insufficiente, generica o non persuasiva.
- La motivazione apparentemente generica della sentenza di merito non può essere surrettiziamente fatta valere in revocazione della decisione di legittimità se la Corte di cassazione ha già preso posizione sul relativo motivo.
- L'errore revocatorio richiede un contrasto inconciliabile tra la rappresentazione del fatto contenuta nell'atto processuale e quella risultante dalla decisione; se il contrasto riguarda la valutazione della censura, il rimedio è precluso.
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