Cassazione Penale, Ordinanza n. 09150/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di spaccio di cocaina in quantità tali da ricavare 34 dosi medie singole. Deduce due censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe mal valutato la concreta offensività del fatto e avrebbe ingiustificatamente negato le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando natura della sostanza (cocaina, droga 'pesante'), numero delle dosi ricavabili, modalità di occultamento e luogo del rinvenimento, elementi incompatibili con la particolare tenuità. Ritiene altresì legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla non credibilità della versione difensiva, osservando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di minore gravità; nel caso concreto riferita alla cocaina.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e negativa anche di uno solo dei parametri impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità; il giudizio presuppone l'allegazione di elementi specifici da parte dell'imputato.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità richiede che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi: la negazione anche di uno solo di essi è sufficiente a escluderne l'applicazione.
- Nei reati in materia di stupefacenti, la natura della sostanza, la quantità ricavabile in dosi, le modalità di occultamento e il luogo del rinvenimento sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità dell'offesa.
- L'onere di allegare elementi specifici a sostegno dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. incombe sull'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi e non ritenga credibile la versione difensiva; il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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