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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Gela (15/03/2024) e confermato dal Tribunale di Caltanissetta (21/03/2024) riguardante la somma di 91.110 euro e monili in oro. La ricorrente, indagata per concorso in ricettazione insieme al figlio, ha contestato la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, deducendo che il denaro è giustificato da pensioni e reddito di cittadinanza (con estratti conto e consulenza prodotti in giudizio) e che non sussistono collegamenti spazio-temporali o investigativi che colleghino la somma a delitti presupposti. Per i gioielli la difesa ha dedotto un legittimo possesso, deduzioni che il Tribunale avrebbe ignorato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo con riferimento alla mancanza di motivazione sul sequestro dei gioielli: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai monili e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio su quel punto. Le restanti doglianze sono state giudicate infondate: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa il fumus per il denaro rinvenuto (ingente somma occultata in intercapedine, incompatibilità con i redditi dichiarati, precedenti specifici della ricorrente, modalità di occultamento) e la conseguente sussistenza del periculum in mora giustificante il sequestro preventivo impeditivo.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il G.I.P. ad adottare misure reali preventive; qui il sequestro è stato ordinato ai sensi di tale disposizione come misura impeditiva laddove sussista fumus e periculum.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze del riesame alle sole violazioni di legge; la Corte ha esercitato questo controllo per verificare la completezza e la logicità della motivazione.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Elemento delittuoso centrale: la Corte ricorda che per la ricettazione non è sempre necessario ricostruire integralmente il delitto presupposto né individuare i responsabili, potendo il giudice fondarsi su prove logiche e sulle modalità di possesso/occultamento della cosa.

  • Normativa sui limiti all'uso del contante

    Richiamata in via argomentativa: il superamento dei limiti normativi alle operazioni in contanti è considerato elemento indiziario che, insieme alle modalità di occultamento e alla mancanza di plausibile giustificazione, può rafforzare il fumus di illiceità.

Massime di principio

  • Il possesso di una rilevante somma di denaro occultata, specie se in modo tipico (intercapedine, mazzette, ecc.) e incompatibile con i redditi dichiarati, può costituire elemento indiziario forte del fumus per il reato di ricettazione anche senza la completa ricostruzione del reato presupposto.
  • Per giustificare un sequestro preventivo impeditivo è necessario che il giudice del riesame dia una motivazione puntuale e confronti le deduzioni difensive; tuttavia la Corte non sindaca nel merito ma verifica la presenza di motivazione non meramente apparente.
  • La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nel concreto rischio di dispersione del denaro quando la somma è ingente e occultata; il solo valore elevato, se collegato a modalità di occultamento e assenza di spiegazioni plausibili, giustifica misure cautelari.
  • Se la difesa presenta elementi specifici che giustificano il possesso di beni (es. documentazione contabile, estratti conto, dichiarazioni), il giudice deve esaminarli e motivare eventuale disconoscimento; la carenza di motivazione su singoli beni (qui i gioielli) determina annullamento limitato e rinvio.
  • Il sindacato della Cassazione su provvedimenti reali è limitato alla verifica di violazioni di legge e alla presenza/assenza di motivazione adeguata; non è consentito riesame del merito se la motivazione è adeguata.

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