Cassazione Penale, Ordinanza n. 26503/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per calunnia. Nel ricorso per cassazione venivano proposte censure in parte generiche, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi davvero con gli elementi di prova valorizzati dalla Corte d'appello e con la motivazione ritenuta globale, puntuale e logica. Era inoltre dedotta la doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenuta manifestamente infondata. Infine, veniva contestata la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ma tale questione non risultava essere stata proposta come specifico motivo di appello; l'atto di appello conteneva solo una mera enunciazione della sospensione condizionale, insufficiente ai fini di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello era adeguata e non illogica. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio. Quanto alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, la doglianza è stata reputata non proponibile perché non dedotta come motivo di appello nei termini richiesti dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia la calunnia.
prevede, a pena di inammissibilità, la necessaria previa deduzione in appello del motivo poi riproposto in cassazione; la Corte lo richiama per escludere la proponibilità della doglianza sulla subordinazione della sospensione condizionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione globale, puntuale e логicamente coerente.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o manifestamente infondate se la decisione di merito contiene un adeguato esame delle deduzioni difensive e una motivazione non illogica.
- La questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena deve essere specificamente devoluta in appello; in mancanza, la relativa doglianza in cassazione è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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