Cassazione Penale, Ordinanza n. 32484/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputato era contestato il reato di ricettazione in relazione a beni di provenienza furtiva ricevuti da una società persona offesa. La difesa ha impugnato la decisione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., carenza di prova certa e di indizi gravi, precisi e concordanti circa la consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa dei beni. Sono stati richiamati anche gli artt. 187, 125, 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In subordine, è stata chiesta la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano pedissequamente questioni già dedotte in appello e motivatamente disattese. La Corte territoriale aveva fondato il giudizio non sulla sola conversazione tra soggetti terzi, ma su una pluralità di intercettazioni, inclusa una conversazione diretta tra l'imputato e un dipendente della società persona offesa, nella quale l'imputato lo invitava a far sparire ogni traccia. Secondo i giudici di merito, la lettura complessiva delle intercettazioni dimostrava la piena consapevolezza della provenienza furtiva dei beni ed escludeva sia la fattispecie contravvenzionale sia ogni incertezza sull'elemento soggettivo della ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto apparenti e non specifici i motivi che reiteravano le argomentazioni già esaminate e respinte in appello, nonché inammissibile la richiesta di una nuova e parcellizzata valutazione del compendio probatorio. Ha inoltre escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen., poiché la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, accertata dai giudici di merito, è incompatibile con la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione sono stati prospettati come violazione di legge e vizio della motivazione, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché ripetitivi e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La responsabilità per ricettazione è stata ritenuta sorretta dalla prova della piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, desunta dalla valutazione complessiva delle intercettazioni.
La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza è stata esclusa quando risulti, come ritenuto dai giudici di merito, la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
Richiamato dalla difesa in relazione all'oggetto della prova; la decisione non enuncia una regola autonoma ulteriore.
Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto congrua e priva di vizi logici la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla difesa in tema di valutazione del compendio indiziario; la Corte ha ritenuto adeguata la lettura complessiva delle intercettazioni operata dai giudici di merito.
Richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di responsabilità; la Corte ha confermato la sufficienza della motivazione di merito sulla consapevolezza della provenienza furtiva.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di motivazione della sentenza; la motivazione è stata ritenuta congrua e logicamente coerente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa, parcellizzata o complessiva del compendio probatorio, quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e priva di vizi logici manifesti.
- La consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, necessaria per la ricettazione, può essere desunta dalla valutazione coordinata di una pluralità di conversazioni intercettate, comprese quelle direttamente intercorse tra l'imputato e soggetti collegati alla persona offesa.
- Quando il giudice di merito accerta la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, non è configurabile la diversa contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza, che presuppone un quadro soggettivo meno intenso.
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